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Novità fiscali - APRILE 2015

07 Aprile 2015

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Diritto CCIAA 2015

Decreto Ministero Sviluppo economico 8.1.2015

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che stabilisce le misure del diritto annuale CCIAA per il 2015. In particolare è prevista la riduzione del 35% rispetto alla misura fissata per il 2014.

Rent to buy

 

 

 

Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 4/E

Sono stati forniti chiarimenti in merito ai contratti di godimento con successivo acquisto (c.d. “rent to buy”) introdotti dal DL n. 133/2014, con particolare riguardo al trattamento fiscale:

-   della fase di godimento del bene e dell’acconto del prezzo;

-   dell’esercizio del diritto di acquisto e del trasferimento dell’immobile;

-   del mancato trasferimento dell’immobile.

Tremonti-quater

 

 

 

 

 

Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 5/E

In merito all’agevolazione “Tremonti-quater” è stato, tra l’altro, chiarito che i beni agevolabili devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa e che il limite di € 10.000 va riferito al “progetto di investimento” e non al singolo bene. Inoltre l’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto allo specifico limite pari a € 250.000, non va conteggiato ai fini del limite annuale di € 700.000 e non incontra il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute superiori a € 1.500.

Omesso versamento IVA e causa di forza maggiore

 

Sentenza Corte Cassazione 25.2.2015, n. 8352

Le difficoltà economiche dell’imprenditore non costituiscono una causa di forza maggiore che esclude la rilevanza penale dell’omesso versamento IVA. Infatti, nei reati omissivi “integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso”.

Manutenzioni con beni significativi e aliquota 10%

 

Risoluzione Agenzia Entrate 6.3.2015, n. 25/E

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, in caso di realizzazione di un “bene significativo” da parte del soggetto che esegue l’intervento di manutenzioneordinaria o straordinaria su immobili a destinazione abitativa privata, per quantificare il valore dello stesso va fatto riferimento all’imponibile ai fini IVA, costituito dal corrispettivo dovuto al cedente / prestatore secondo le condizioni contrattuali.

In particolare, ferma restando l’autonomia contrattuale delle parti, è corretto quantificare il valore del bene considerando tutti gli oneri che hanno concorso alla relativa produzione.

COMMENTI

IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

I contribuenti possono richiedere, al sussistere di specifiche condizioni, il rimborso e/o la compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), utilizzando il mod. IVA TR, recentemente aggiornato alla luce delle novità introdotte dal 2015.

  Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2015.

A tale proposito va evidenziato che per effetto:

  • dell’introduzione dello split payment per le fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici, in base al quale l’IVA a debito viene versata direttamente da tali soggetti;
  • dell’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative ad edifici;

si può verificare un aumento delle situazioni nelle quali si determina un saldo IVA a credito con la conseguente opportunità di richiedere il rimborso / compensazione dello stesso.

REQUISITI RICHIESTI

La richiesta di rimborso / compensazione può essere presentata a condizione che:

  1. il credito IVA maturato sia di importo superiore a € 2.582,28;
  2. nel singolo trimestre, sussista 1 dei seguenti requisiti:

Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili.

Sono considerate “ad aliquota zero”:

  • le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72;
  • le altre ipotesi di applicazione del reverse charge, tra le quali rientrano ora le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.
  Le operazioni assoggettate allo split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media.

Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.

  Le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura come previsto dall’art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni risultano, di fatto, penalizzanti ai fini della verifica del requisito in esame.

Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili.

In tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Effettuazione delle seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies,nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;

di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

  Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle “altre” operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura.
Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.

Si rammenta che la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.

I contribuenti con contabilità presso terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), che optano per la liquidazione IVA c.d. posticipata” devono avere riguardo all’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2015) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.

PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Il rimborso del credito IVA richiede la prestazione della garanzia se il relativo importo è superiore a € 15.000. In particolare:

Soggetto non

a rischio

  • Prestazione di garanzia;
ovvero
  • senza garanzia se l’istanza è munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa con la sottoscrizione di un’apposita Sezione del modello)attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
  Il limite di € 15.000 è riferito all’intero anno. Così, ad esempio, se è stata presentata un’istanza di rimborso per il primo trimestre per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente un’altra per il secondo trimestre di ulteriori € 6.000, in relazione a quest’ultima è necessario disporre, per evitare la garanzia, sia del visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Soggetto

a rischio

È obbligatorio prestare la garanzia. È considerato a rischio il soggetto:

  1. che esercita un’attività d’impresa da meno di 2 anni (ad esclusione delle start-up innovative);
    1. al quale, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al:

-  10% degli importi dichiarati se gli stessi non superano € 150.000;

-  5% degli importi dichiarati se gli stessi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;

-  1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli stessi superano € 1.500.000;

  1. che presenta l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presenta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    1. che richiede il rimborso del credito IVA risultante all’atto della cessazione dell’attività.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare in via telematica il mod. IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. In caso di utilizzo in compensazione nel mod. F24 vanno riportati specifici codici tributo.

Credito IVA Termine di presentazione mod. IVA TR Codice tributo
Primo trimestre 2015 30.4.2015 6036
Secondo trimestre 2015 31.7.2015 6037
Terzo trimestre 2015 2.11.2015 6038

Limiti alla compensazione

Come previsto per il credito IVA annuale, anche per l’utilizzo in compensazionenel mod. F24 del credito IVA trimestrale per un importo:

pari o inferiore

a € 5.000 annui

Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

La compensazione può essere operata comunque soltanto dopo aver presentato il mod. IVA TR.

superiore a

€ 5.000 annui

Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale:
  • a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza;
  • esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Il limite (€ 5.000) va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.

  I crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite annuale di € 700.000 / 1.000.000 se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso.

Erogazione prioritaria del rimborso

Alcuni soggetti, tra cui rientrano, tra l’altro:

  • Imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a)
  • Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1 “recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (codici Ateco 2007 “38.31.10” e “38.32.10”)
  • Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0 “produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati” (codice Ateco 2007 “24.43.00”)
  • Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0 “produzione di alluminio e semilavorati” (codice Ateco 2007 “24.42.00”)
 
 
 

sono ammessi all’erogazione del rimborso IVA in forma accelerata” (entro 3 mesi dalla richiesta).

  L’erogazione prioritaria spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici assoggettate a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72. La stessa è riconosciuta per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinato il credito. Così, ad esempio, qualora il credito IVA del primo trimestre risulti pari a € 30.000 e le operazioni assoggettate a split payment siano pari a € 100.000 (IVA 22%), lo stesso sarà rimborsato prioritariamente limitatamente ad € 22.000.
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