Diritto CCIAA 2015 Decreto Ministero Sviluppo economico 8.1.2015 |
È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che stabilisce le misure del diritto annuale CCIAA per il 2015. In particolare è prevista la riduzione del 35% rispetto alla misura fissata per il 2014. |
Rent to buy
Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 4/E |
Sono stati forniti chiarimenti in merito ai contratti di godimento con successivo acquisto (c.d. “rent to buy”) introdotti dal DL n. 133/2014, con particolare riguardo al trattamento fiscale: - della fase di godimento del bene e dell’acconto del prezzo; - dell’esercizio del diritto di acquisto e del trasferimento dell’immobile; - del mancato trasferimento dell’immobile. |
Tremonti-quater
Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 5/E |
In merito all’agevolazione “Tremonti-quater” è stato, tra l’altro, chiarito che i beni agevolabili devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa e che il limite di € 10.000 va riferito al “progetto di investimento” e non al singolo bene. Inoltre l’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto allo specifico limite pari a € 250.000, non va conteggiato ai fini del limite annuale di € 700.000 e non incontra il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute superiori a € 1.500. |
Omesso versamento IVA e causa di forza maggiore
Sentenza Corte Cassazione 25.2.2015, n. 8352 |
Le difficoltà economiche dell’imprenditore non costituiscono una causa di forza maggiore che esclude la rilevanza penale dell’omesso versamento IVA. Infatti, nei reati omissivi “integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso”. |
Manutenzioni con beni significativi e aliquota 10%
Risoluzione Agenzia Entrate 6.3.2015, n. 25/E |
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, in caso di realizzazione di un “bene significativo” da parte del soggetto che esegue l’intervento di manutenzioneordinaria o straordinaria su immobili a destinazione abitativa privata, per quantificare il valore dello stesso va fatto riferimento all’imponibile ai fini IVA, costituito dal corrispettivo dovuto al cedente / prestatore secondo le condizioni contrattuali. In particolare, ferma restando l’autonomia contrattuale delle parti, è corretto quantificare il valore del bene considerando tutti gli oneri che hanno concorso alla relativa produzione. |
COMMENTI
IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE |
I contribuenti possono richiedere, al sussistere di specifiche condizioni, il rimborso e/o la compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), utilizzando il mod. IVA TR, recentemente aggiornato alla luce delle novità introdotte dal 2015.
Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2015. |
A tale proposito va evidenziato che per effetto:
- dell’introduzione dello split payment per le fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici, in base al quale l’IVA a debito viene versata direttamente da tali soggetti;
- dell’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative ad edifici;
si può verificare un aumento delle situazioni nelle quali si determina un saldo IVA a credito con la conseguente opportunità di richiedere il rimborso / compensazione dello stesso.
REQUISITI RICHIESTI
La richiesta di rimborso / compensazione può essere presentata a condizione che:
- il credito IVA maturato sia di importo superiore a € 2.582,28;
- nel singolo trimestre, sussista 1 dei seguenti requisiti:
Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili. Sono considerate “ad aliquota zero”:
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Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.
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Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. In tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. |
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Effettuazione delle seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies,nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:
di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
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Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. |
Si rammenta che la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.
I contribuenti con contabilità presso terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), che optano per la liquidazione IVA c.d. “posticipata” devono avere riguardo all’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento. Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2015) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
Il rimborso del credito IVA richiede la prestazione della garanzia se il relativo importo è superiore a € 15.000. In particolare:
Soggetto non “a rischio” |
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Il limite di € 15.000 è riferito all’intero anno. Così, ad esempio, se è stata presentata un’istanza di rimborso per il primo trimestre per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente un’altra per il secondo trimestre di ulteriori € 6.000, in relazione a quest’ultima è necessario disporre, per evitare la garanzia, sia del visto di conformità / sottoscrizione dell’organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. | ||
Soggetto “a rischio” |
È obbligatorio prestare la garanzia. È considerato a rischio il soggetto:
- 10% degli importi dichiarati se gli stessi non superano € 150.000; - 5% degli importi dichiarati se gli stessi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli stessi superano € 1.500.000;
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare in via telematica il mod. IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. In caso di utilizzo in compensazione nel mod. F24 vanno riportati specifici codici tributo.
Credito IVA | Termine di presentazione mod. IVA TR | Codice tributo |
Primo trimestre 2015 | 30.4.2015 | 6036 |
Secondo trimestre 2015 | 31.7.2015 | 6037 |
Terzo trimestre 2015 | 2.11.2015 | 6038 |
Limiti alla compensazione
Come previsto per il credito IVA annuale, anche per l’utilizzo in compensazionenel mod. F24 del credito IVA trimestrale per un importo:
pari o inferiore a € 5.000 annui |
Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. La compensazione può essere operata comunque soltanto dopo aver presentato il mod. IVA TR. |
superiore a € 5.000 annui |
Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale:
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Il limite (€ 5.000) va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.
I crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite annuale di € 700.000 / 1.000.000 se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso. |
Erogazione prioritaria del rimborso
Alcuni soggetti, tra cui rientrano, tra l’altro:
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sono ammessi all’erogazione del rimborso IVA in forma “accelerata” (entro 3 mesi dalla richiesta).
L’erogazione prioritaria spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici assoggettate a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72. La stessa è riconosciuta per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinato il credito. Così, ad esempio, qualora il credito IVA del primo trimestre risulti pari a € 30.000 e le operazioni assoggettate a split payment siano pari a € 100.000 (IVA 22%), lo stesso sarà rimborsato prioritariamente limitatamente ad € 22.000. |