Novità fiscali - AGOSTO 2022

05 Agosto 2022

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) convertito in L. 91/2022.

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS

Si prevede quanto segue:

  • l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali ex art. 26 del D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
  • aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi.

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS

Si ridetermina il contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle

  • imprese non gasivore (), dal 20% al 25%;
  • imprese gasivore (), dal 15% al 25%;
  • imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, per l’acquisto di energia elettrica (), dal 12% al 15%.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile a 16,5 kW (ex art. 3 del D.L. 21/2022) e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle gasivore (ex art. 4 del D.L. 21/2022): nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 2° trimestre del 2022; l’ARERA definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza del venditore;
  • concessione degli aiuti: avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (tale disposizione è stata abrogata dalla Legge di conversione del D.L. 73/2022).

INDENNITÁ LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE

Viene prevista l’attribuzione, per il 2022, di un'indennità una tantum pari a € 550 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 che preveda

  • periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane
  • e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Naspi o di un trattamento pensionistico.

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INDENNITÁ

Riconoscimento

solo una volta in corrispondenza dello stesso lavoratore

Aspetti reddituali

non concorre alla formazione del reddito

Erogazione

provvede l’Inps nel limite di spesa complessivo di € 30 milioni per il 2022

BONUS PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta,

  • nella misura del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto
  • alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva a 7,5 t.

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni in esame di applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il D.M. 29/07/2022 ha dettato le disposizioni attuative della misura.

Inoltre, viene abrogato la disposizione istitutiva del fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto.

BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA

In via preliminare si ricorda, in sintesi, che l’art. 18 del D.L. 21/2022 ha previsto il riconoscimento alle imprese esercenti attività agricola e della pesca di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre del 2022, comprovato tramite le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.

Il D.L. 50/2022 ha previsto l’applicazione delle disposizioni del citato art. 18, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel 2° trimestre 2022.

BONUS ALLE IMPRESE ENERGIVORE PER IL 1° TRIMESTRE 2022

Si prevede il riconoscimento alle imprese gasivore di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,

  • nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS,
  • abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE: è tale, ai fini della disposizione in esame,

ü  quella operante in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021

ü  e abbia consumato, nel 1° trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale di cui al co. 1, art. 3, del citato D.M., al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022;
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

cessione

  • il bonus è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.
  • contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;
  • cessione del credito d'imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus;
  • utilizzo del bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31/12/2022;
  • attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità del credito, da effettuarsi in via telematica: il Provv. 30/06/2022 dell’Agenzia ha disciplinato le modalità attuative;
  • disposizioni applicabili del DL Rilancio: l'art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell’art. 121.

monitoraggio

Il MEF effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

BONUS EDILI

superbonus

Si interviene sul co. 8-bis dell’art. 119 del DL Rilancio prevedendo che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni,

  • la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022,
  • purché alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono comprendersi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo art. 119.

CESSIONE DEL CREDITO

Il D.L. 50/2022, tramite modifica all’art. 121 del DL Rilancio, ha previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, è sempre consentita la cessione

  • a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, co. 1, lett. a), del D.lgs. 206/2005,
  • che abbiano stipulato un contratto di c/c con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

D.L. 50/2022

Applicazione delle suddette disposizioni

art. 14, co. 1-bis

anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia Entrate prima del 16/07/2022, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto dal citato art. 121, co. 1, lett. a) e b)

art. 57, co. 3

alle comunicazioni della 1° cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dall’1/05/2022 (tale disposizione è stata abrogata dalla Legge di conversione del D.L. 73/2022)

CONVERSIONE ALIMENTAZIONE MEZZI PER TRASPORTO MERCI

Si interviene sull’art. 29-bis del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) al fine di stabilizzare l’inclusione delle categorie N2 e N3 tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida. A tal fine, dal disposto normativo vengono soppresse:

  • sia le parole “a titolo sperimentale”, che vengono sostituite con “a decorrere
  • e sia la data del 31/12/2022 quale termine ultimo della sperimentazione.

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME A RUOLO

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16/07/2022, viene elevata da € 60.000 a € 120.000 la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

La soglia di € 120.000 è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16/07/2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate (in luogo di 5), anche non consecutive. Tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati in caso di decadenza.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

Viene istituito per il 2022 un fondo per far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. L’attuazione è rinviata ad un DM.

APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Si interviene sul co. 4 dell’art. 30 del D.L. 21/2022 al fine di estendere dal 31/07/2022 al 30/09/2022 il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al Mise e al Maeci delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'UE delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

COMPENSAZIONE CREDITI P.A./CARTELLE

Viene resa definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle AA.PP., con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre, viene estesa la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.

Tali disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione entro il 2° anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

BONUS INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016

  • effettuati a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, purché entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione,
  • la misura del credito d'imposta ex co. 1058, art. 1, Legge di bilancio 2021, è elevata al 50%.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Si prevede che le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% di cui alla Legge di bilancio 2020 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese,

  • sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%,
  • purché le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Mise e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Le misure del bonus sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% con riguardo ai progetti di formazione avviati successivamente alla data del 18/05/2022 che non soddisfino le suddette condizioni.

SALE CINEMATOGRAFICHE

BONUS

Si prevede che per gli anni 2022 e 2023

  • il credito d’imposta di cui all'art. 18 della L. 220/2016 venga riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi della citata legge;
  • il credito d'imposta di cui all'art. 17, co. 1, della citata L. 220/2016, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

SOSTEGNO RIPRESA

Viene autorizzata per il 2022, con la finalità di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, la spesa di € 10 milioni per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale.

SISTEMA MUSICALE

Si interviene sul co. 1, art. 7, del D.L. 91/2013, al fine di elevare da € 800.000 a € 1.200.000 nei 3 anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese:

  • produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’art. 78 della L. 633/1941;
  • organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

La disposizione si applica nei limiti delle risorse stanziate e previa autorizzazione della Commissione UE.

BUONO FIERE

Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16/07/2022 al 31/12/2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, viene rilasciato un buono del valore di € 10.000. Le manifestazioni fieristiche devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

RICHIESTA E VALIDITÁ DEL BUONO

Il buono:

  • validità: fino al 30/11/2022;
  • richiesta: è richiedibile una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle suddette manifestazioni.

DOMANDA PER RICHIEDERE IL BUONO

Aspetti relativi alla richiesta del buono:

  • Mise: provvede al rilascio del buono secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande nei limiti delle risorse stanziate;
  • modalità di presentazione della richiesta e suo contenuto:

-   la richiesta va presentata esclusivamente per via telematica tramite un’apposita piattaforma resa disponibile dallo stesso Mise ovvero dal soggetto attuatore;

-   ciascun richiedente comunica, all’atto della presentazione della richiesta, un indirizzo di PEC valido e funzionante e le coordinate di un c/c bancario a sé intestato e fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, attestanti le condizioni ivi previste.

Il Mise ovvero il soggetto attuatore, a seguito della ricezione della richiesta, rilascia il buono mediante l'indirizzo di PEC comunicato dal richiedente.

ISTANZA DI RIMBORSO

I beneficiari presentano, entro la data di scadenza del buono, tramite la suddetta piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

ASPETTI RELATIVI AL RIMBORSO

Rimborso massimo erogabile

  • è pari al 50% delle spese ed investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari;
  • è contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Documenti da allegare all’istanza di rimborso

  • copia del buono;
  • fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei costi.

Non erogazione

del rimborso al beneficiario

è prevista in caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della suddetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta.

Rimborso delle somme richieste

ad esso provvede il Mise ovvero il soggetto attuatore mediante accredito, entro il 31/12/2022, sul c/c comunicato dal beneficiario.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le disposizioni in esame si applicano nei limiti e alle condizioni di cui ai Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Con decreto ministeriale possono adottarsi ulteriori disposizioni per l'attuazione della misura.

INDENNITÁ UNA TANTUM

Con riguardo all’indennità una tantum di € 200 prevista a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di lavoratori, l’Inps ha emanato i seguenti documenti di prassi:

Si prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692, non titolari dei trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 32 dello stesso D.L. 50/2022 e che nel 1° quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell'esonero di cui al co. 121, art. 1, della L. 234/2021, per almeno una mensilità, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200.

L’indennità una tantum di € 200 è riconosciuta, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti, anche ai pensionati ed altre categorie di soggetti.

INDENNITÁ PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene istituito un Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinata a finanziare il riconoscimento di un’indennità una tantum per il 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo D.L. 50/2022, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con apposito D.M. che dovrà definire, tra l’altro, i criteri e modalità per la concessione dell’indennità.

BONUS TRASPORTI

Viene istituito un fondo, con la finalità di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. dell’apposito D.M. e fino al 31/12/2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

ASPETTI RELATIVI AL BUONO

Valore

è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e non può superare l'importo di € 60

Destinatari

è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 35.000

Ulteriori aspetti

Il buono: è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento; non è cedibile; non costituisce reddito imponibile del beneficiario; non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Nota: resta ferma la detrazione di cui alla lett. i-decies), co. 1, art. 15, del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Attuazione della misura: è rinviata ad apposito decreto ministeriale.

IVA TRASPORTO DI PERSONE PER FINI TURISTICO-RICREATIVI

La disposizione in esame reca l’interpretazione autentica di norme del DPR 633/1972 relative ai servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative. In particolare, le seguenti disposizioni

DPR 633/1972

art. 10, co. 1,

n. 14

Sono esenti Iva le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 km.

Tabella A, Parte II-bis,

n. 1-ter

Prestazioni con Iva del 5%: prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Tabella A, Parte III,

n. 127-novies

Prestazioni con Iva del 10%: prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e quelle esenti a norma dell'art. 10, n. 14).

si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/1972.

 

Nota: la suddetta interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

PROROGA VERSAMENTI ENTI SPORTIVI

Viene prevista, con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

  • aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24/10/2020,
  • la proroga fino al 30/11/2022 dei termini dei versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al 30/04/2022 dal co. 923, art. 1, della Legge di bilancio 2022, e in seguito fino al 31/07/2022 dall’art. 7 del D.L. 17/2022) (si ricorda che tale ultima disposizione ha compreso nella proroga fino al 31/07/2022 i termini in scadenza nel periodo dall’1/05/2022 al 31/07/2022).

PROROGA FINO AL 30/11/2022: riguarda i termini (previsti dal citato co. 923)

  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, già sospesi dall’1/01/2022 al 30/04/2022;
  • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, già sospesi dall’1/01/2022 al 30/04/2022;
  • dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10/01/2022 al 30/04/2022.

RIPRESA DEI VERSAMENTI:

  • versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/12/2022;
  • è escluso il rimborso di quanto già versato.
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