Novità fiscali - DICEMBRE 2016

20 Dicembre 2016

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Bonus cultura

a favore dei 18enni

DPCM 15.9.2016, n. 187

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto attuativo dell’art. 1, comma 979, Finanziaria 2016, che ha previsto, a favore dei soggetti aventi 18 anni nel 2016, un bonus utilizzabile per fini “culturali” tramite la Carta elettronica. In particolare:

-   al fine di fruire del bonus, i soggetti beneficiari devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) entro il 31.1.2017 e possono utilizzare lo stesso entro il 31.12.2017;

-   a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica.

Forchettometro

Sentenza CTP Reggio Emilia 28.9.2016, n. 268/2/16

È illegittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un ristorante basato esclusivamente sul numero di confezioni monouso di posate in plastica (forchetta, coltello e tovagliolo) utilizzate. Peraltro, nel caso di specie, l’Ufficio, al fine di tener conto dell’autoconsumo, aveva considerato uno “sfrido” del 10% ritenuto dai Giudici “del tutto inadeguato”.

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri

Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2016

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che definisce le modalità attuative della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, previa opzione, a decorrere dall’1.1.2017. In particolare sono individuati:

-   le caratteristiche tecniche dei “Registratori Telematici” utilizzabili per l’adempimento in esame;

-   i dati da memorizzare / trasmettere all’Agenzia;

-   i termini per la memorizzazione / trasmissione dei dati dei corrispettivi;

-   le modalità di esercizio dell’opzione da parte del soggetto interessato.

Cessioni immobiliari / azienda

e rettifica plusvalenza

Sentenza Corte Cassazione 3.11.2016, n. 22221

Ha efficacia retroattiva la disposizione di cui al D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale, ai fini della rettifica della plusvalenza derivante da cessioni immobiliari / d’azienda, l’Ufficio non può utilizzare “soltanto” il maggior valore dichiarato / accertato / definito ai fini dell’imposta di registro.

Peraltro, la cessione ad un prezzo inferiore a quello di mercato da parte di una società può essere giustificata dal dissidio tra i soci nonché dalla grave patologia contratta da uno di essi.


ggg

COMMENTI

la definizione agevolata dei ruoli

Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale”, tra le quali la definizione agevolata dei ruoli, analizzata di seguito.

Merita sottolineare che in sede di conversione la definizione agevolata è stata riconosciuta alle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

  • può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;
  • interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

  Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:

  • presso i propri sportelli;
  • nell’area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

MODALITà DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il nuovo termine fissato, in sede di conversione, al 31.3.2017 (in precedenza, 23.1.2017);
  • utilizzando l’apposito nuovo modello DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro:

  • il numero di rate scelto;
  • la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Come disposto in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

MODALITà DI PAGAMENTO DELLE SOMME dovute

In sede di conversione:

  • è stato fissato al 31.5.2017 (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;
  • sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:

-   il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;

-   il pagamento è effettuato per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare (in precedenza la prima e seconda, pari a 1/3 di quanto dovuto, la terza e la quarta pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno Scadenza rate
2017 Luglio, settembre, novembre
2018 Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

  Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

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