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Novità fiscali - MARZO 2015

04 Marzo 2015

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Redditometro

Sentenza CTP Brescia

n. 774/06/2014

Nell’accertamento tramite redditometro, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere imputato pro-quota ai componenti della famiglia percettori di reddito, considerata la progressività e la natura personale dell’IRPEF.

Nel caso di specie è stato considerato illegittimo un accertamento nell’ambito del quale l’intero reddito ricostruito induttivamente è stato attribuito al capofamiglia, ancorché il relativo coniuge fosse percettore di un “proprio” reddito.

Indennizzo

rottamazione licenze

Messaggio INPS

26.1.2015, n. 604

L’agevolazione per la “rottamazione” delle licenze (€ 502,39 mensili per il 2015) è riconosciuta ai commercianti al minuto ed agenti di commercio al sussistere di specifici requisiti, a condizione che la cessazione dell’attività intervenga nel periodo 1.1.2009 – 31.12.2016. Il beneficio spetta anche a coloro che avevano maturato il diritto entro il 31.12.2011 e che non hanno presentato la domanda ovvero l’hanno presentata successivamente al 31.1.2012.

Sgravi contributivi

 

 

 

Circolare INPS 29.1.2015, n. 17

Sono stati forniti chiarimenti in merito agli sgravi contributivi previsti dalla Finanziaria 2015 riconosciuti ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Aliquote 2015

IVS artigiani e commercianti

Circolare INPS 4.2.2015, n. 26

Sono stati comunicati i minimali e massimali di reddito e le aliquote da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali 2015 dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Split payment

 

 

 

 

 

 

Circolare Agenzia Entrate 9.2.2015, n. 1/E

Relativamente allo split payment è stato chiarito che:

-   il metodo riguarda tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari delle nuove disposizioni;

-   sono escluse dallo stesso le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale;

-   l’individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla base di un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale”, rispetto all’analogo riferimento che disciplina(va) l’esigibilità differita dell’IVA;

-   non saranno sanzionate le violazioni eventualmente connesse fino al 9.2.2015.

COMMENTI

le operazioni con la pubblica amministrazione (dal 31.3.2015) e la fattura elettronica

Al fine di attuare una semplificazione della fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni la Finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di utilizzazione della fattura elettronica.

Con detta novità il Legislatore, “recependo” il progetto comunitario c.d. “i2010”, si propone di automatizzare i flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici.

Il calendario dell’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è così individuato:

6

GIUGNO

2014

  L’emissione della fattura elettronica è diventata obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti:
  • Ministeri;
  • Agenzie fiscali;
  • Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG, ecc.).

31

MARZO

2015

  L’emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni diverse dalle precedenti e per le Amministrazioni locali.
 

A partire dalle predette date di decorrenza della disciplina in esame, le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare le fatture emesse in forma cartacea.

Decorsi 3 mesi da tali date le stesse non potranno procedere ad alcun pagamento, anche parziale, fino all’invio della fattura elettronica.

La gestione del sistema è stata affidata all’Agenzia delle Entrate che a tal fine si avvale della SOGEI … quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio (c.d. SDI).

fatture
 
FORNITORE

Impresa / lavoratore autonomo

 

SISTEMA

DI INTERSCAMBIO

(SDI)

  ENTE PUBBLICO
   
     

REGIONE PROVINCIA

COMUNE

   
  AMMINISTRAZIONE STATALE
             

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

L’emittente deve rispettare i requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità dal momento dell’emissione della fattura fino al termine del periodo di conservazione.

Autenticità dell’origine

L’identità del fornitore / prestatore dei beni / servizi o dell’emittente della fattura deve essere certa.

La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l’acquirente / committente.

Integrità del contenuto

Il contenuto della fattura ed, in particolare, i dati obbligatori di cui all’art. 21, DPR n. 633/72, non devono poter essere alterati.

La garanzia dell’integrità del contenuto della fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il fornitore / prestatore che per l’acquirente / committente.

Leggibilità

La fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, ossia:

  • il documento ed i suoi dati devono essere resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa;
  • è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

In merito alle modalità idonee a garantire la leggibilità, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:

  • è sufficiente disporre, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture;
  • la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica va inviata al SDI (Sistema di interscambio) in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili “tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale.

In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il codice dell’Ufficio destinatario della fattura elettronica, il codice CUP e il codice CIG attribuiti all’operazione.

La Pubblica Amministrazione provvede ad indentificare con un apposito codice gli uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio e ne cura la pubblicazione / aggiornamento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.

Una volta ricevuti i Codici Univoci degli uffici, ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarli ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarli direttamente nelle fatture emesse.

MODALITà DI EMISSIONE / TRASMISSIONE

Come sopra accennato, la fattura elettronica consiste in un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va inoltrata al SDI il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento.

In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria. Se la trasmissione è andata a buon fine, al soggetto trasmittente è inviata una ricevuta di consegna. In caso contrario il SDI invia una notifica di “mancata consegna”. La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente.

La fattura elettronica, ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna … da parte del Sistema di interscambio”.

CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le regole generali in ambito IVA prevedono che le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute in un apposito DM, mentre quelle create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

  La Finanziaria 2008 prevede espressamente l’obbligo di conservare in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, sia per l’emittente che per il destinatario delle stesse.

Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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