Novità fiscali - APRILE 2024

15 Aprile 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – AGGIORNATA GUIDA AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle e-fatture e dell’esterometro” per:

  • descrivere le modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
  • fornire indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

TIPO DOCUMENTO

TD16

INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

TD17

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO

TD18

INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

TD19

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, CO. 2, DEL DPR 633/1972

TD20

AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6, CO. 8 e 9-BIS, D.LGS. 471/1997 O ART. 46, CO. 5, D.L. 331/1993)

TD21

AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

TD22

ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

TD23

ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA

TD26

CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36, CO. 5, DEL DPR 633/1972)

TD28

ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea)

TIPO DOCUMENTO “TD16”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

Per rettificare una comunicazione trasmessa via SDI con TD16, il C/C trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD16), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere:

  • rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal C/P: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e il relativo IdSdI;
  • rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal C/C: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e il relativo IdSdI.

TIPO DOCUMENTO “TD17”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

  • Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD17 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il committente trasmette un documento dello stesso di quello già trasmesso allo SDI (TD17), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere:

-   rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal prestatore: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI;

-   rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal committente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI;

  • La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD17 incide anche sugli obblighi d’integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO (E-FATTURA TD17)

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, quando disponibile, il relativo IdSdI.

TIPO DOCUMENTO “TD18”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

  • Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD18 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD18), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere:

-   rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente UE: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI;

-   rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI;

  • La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD18 incide anche sull’obbligo d’integrazione ai fini IVA qualora quest’ultimo non sia stato adempiuto in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI.

TIPO DOCUMENTO “TD19”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

  • Per rettificare una comunicazione da esterometro ovvero una comunicazione di integrazione riferita ad acquisto da San Marino trasmessa via SDI con TD19 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD19), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere:

-   rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI;

-   rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

  • La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD19 incide anche sugli obblighi d’integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI.

TIPO DOCUMENTO “TD20”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

  • Nei casi di cui all’art. 6, co. 8, del D.lgs. 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, il C/C previo versamento dell’IVA con F24, ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia Tipo documento TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.

La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD20 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (il documento rettificativo trasmesso in tali casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

  • Nei casi di cui all’art. 6, co. 9-bis, del D.lgs. 471/1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

-   un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

-   a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i 2 documenti dello stesso tipo già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere.

  • Nei casi di cui all’art. 46, co. 5, del D.L. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, co. 2 e 3, lett. b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:

-   un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

-   a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.

  • Trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nei casi di cui al punto 3): consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’art. 1, co. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dall’1/07/2022.
  • Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario può trasmettere un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19);
  • La rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

TIPO DOCUMENTO “TD21”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

La rettifica di un tipo documento TD21 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD21 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (il documento rettificativo trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

TIPO DOCUMENTO “TD22”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

La rettifica di un tipo documento TD22 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD22 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (in caso di rettifica di un’autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

TIPO DOCUMENTO “TD23”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

La rettifica di un tipo documento TD23 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD23 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (in caso di rettifica di un’autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

TIPO DOCUMENTO “TD26”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

La rettifica di un tipo documento TD26 può essere effettuata in ogni caso trasmettendo via SDI un nuovo TD26 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere. Il documento rettificativo trasmesso può assumere la valenza di una nota di variazione ai fini IVA nell’ipotesi di cessionario residente oppure la valenza di una rettifica dell’esterometro nell’ipotesi di cessionario non residente. In quest’ultimo caso la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione della fattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea e, pertanto, in tale ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

TIPO DOCUMENTO “TD28”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

  • Il documento TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, co. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 9-bis1, del D.lgs. 471/1997, in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal C/P non stabilito, ancorché identificato in Italia.
  • Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD28 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD28), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere:

-   rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta;

-   rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

  • Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino che emette la fattura cartacea con addebito dell’imposta.
  • Blocco <CedentePrestatore>: (solo in caso di emissione del TD28 per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, co. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 9-bis1, del D.lgs. 471/1997): dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana).
  • Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
  • Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della e-fattura: va riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese oppure nella fattura cartacea emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
  • Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).
  • Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura/nota di variazione cartacea originale emessa dal C/P sammarinese oppure dal C/P non stabilito identificato in Italia, oppure numero, data e IdSdI della comunicazione errata precedentemente inviata dal C/C.
  • Indicazione di imponibile e imposta come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

ALTRI DATI GESTIONALI

Il blocco informativo <AltriDatiGestionali> 2.2.1.16:

  • consente al soggetto IVA che emette la fattura di indicare alcuni dati relativi all’operazione posta in essere utili alla gestione automatica della liquidazione dell’IVA e della compilazione delle comunicazioni e dei modelli dichiarativi nonché allo scambio di informazioni pattuite tra le parti;
  • la sua valorizzazione consente di compilare in maniera più puntuale la bozza della liquidazione periodica IVA precompilata e la bozza della dichiarazione IVA precompilata.

Blocco informativo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>: Elementi che lo compongono

2.2.1.16.1   <TipoDato>

codice che identifica la tipologia di informazione

2.2.1.16.2   <RiferimentoTesto>

valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione

2.2.1.16.3   <RiferimentoNumero>

valore numerico riferito alla tipologia di informazione

2.2.1.16.4   <RiferimentoData>

data riferita alla tipologia di informazione

Nota: per ciascuna riga di fattura è possibile inserire più blocchi <AltriDatiGestionali>.

ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA ECCEDENTI IL PLAFOND

I contribuenti che

  • abbiano provveduto alla regolarizzazione delle operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d’intento oltre il limite del plafond disponibile
  • mediante emissione di autofattura elettronica (TD21) e conseguente versamento dell’imposta, utilizzando il mod. F24,
  • possono fornire tale informazione all’atto dell’emissione dell’autofattura indicando nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> la stringa “F24”.

ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA,

  • il soggetto IVA può trasmettere al SDI un documento (TD22 o TD23) contenente i dati necessari
  • per l’assolvimento dell’imposta in sospensione all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito.

Estrazione dei beni dal deposito IVA

può effettuarsi nello stesso periodo d’imposta in cui risulti effettuata l’introduzione/acquisto del bene custodito in deposito o in anni d’imposta successivi.

Dichiarazione Iva

  • a seconda se l’anno di estrazione coincida o meno con quello di introduzione, l’imponibile e la relativa imposta vanno compresi in campi diversi del Quadro VF della dichiarazione IVA;
  • pertanto, per riportare correttamente i dati dell’operazione di estrazione in dichiarazione annuale, il soggetto IVA può valorizzare l’elemento 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa:

-   “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui sia stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;

-   “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sia stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

IMPRESE AGRICOLE

Le imprese agricole che effettuano cessione di beni rientrati nel regime speciale previsto dall’art. 34 del DPR 633/72 possono fornire nel blocco 2.2.1.16 le informazioni necessarie per determinare l’IVA ammessa in detrazione.

Regime speciale: si applica solamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, e consente la detrazione dell’IVA in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A.

Per consentire all’Agenzia la predisposizione delle bozze di liquidazione periodica e dichiarazione IVA precompilate con una più puntuale determinazione dell’imposta ammessa in detrazione, occorre che l’emittente valorizzi i seguenti campi nella fattura che documenta la cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972:

  • Campo <TipoDato> con la stringa “ALI-COMP” (in presenza di tale stringa va valorizzato anche l’elemento <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
  • Campo <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione stabilita con decreto ministeriale, per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (tale elemento va compilato quando il campo <TipoDato> è valorizzato con “ALI-COMP”).

Nota: le suddette informazioni aggiuntive con le stesse modalità di compilazione del blocco <AltriDatiGestionali> possono fornirsi anche nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A non imponibili ai sensi degli artt. 8, co. 1, 38-quater e 72, nonché di cessioni intracomunitarie degli stessi (ossia le cessioni con natura N3.X), per le quali spetta la detrazione forfetizzata dell’IVA in base alla percentuale di compensazione corrispondente.

Le aziende agricole possono anche effettuare cessioni o prestazioni non rientranti nelle attività agricole in regime speciale, per le quali l’IVA ammessa in detrazione non può determinarsi in base alle percentuali di compensazione, in particolare:

  • le cessioni di prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72 (l’IVA ammessa in detrazione è determinata secondo le regole ordinarie dell’IVA);

Produttore agricolo

per agevolare la liquidazione dell’IVA, può indicare nella e-fattura i dati utili per identificare e distinguere le suddette operazioni attive non rientrati nel regime speciale.

Cessione di prodotti agricoli diversi da quelli di cui alla Tabella A

nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972, il cedente potrà valorizzare il campo 2.2.1.16.1 del blocco <AltriDatiGestionali> con la stringa “NO-COMP”.

Operazioni occasionali

nel caso la fattura emessa sia riferita a operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’art. 34-bis del DPR 633/1972, il C/P potrà valorizzare il campo 2.2.1.16.1 del blocco <AltriDatiGestionali> con la stringa “OCC34BIS”.

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