Novità fiscali - MARZO 2024

06 Marzo 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in L. 18/2024.

divieto emissione e-fattura SOGGETTI STS

Viene prorogato per il periodo d’imposta 2024 il divieto, operato fin dal periodo d’imposta 2019, di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, di cui all’art. 10-bis del D.L. 119/2018.

BONUS QUOTAZIONE PMI

Viene prorogato al 31/12/2024 il bonus per le spese di consulenza

  • relative alla quotazione delle PMI istituito dalla Legge di bilancio 2018
  • disponendo, di conseguenza, uno stanziamento di € 6 milioni a copertura per l’anno 2025.

In particolare, si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018:

  • co. 89: riconosce alle PMI, come definite dalla Racc. 2003/361/CE, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE/SEE, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di € 500.000, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31/12/2024 (in luogo del 31/12/2023);
  • co. 90: il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di € 10 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di € 6 milioni per l’anno 2025, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di ottenimento della quotazione.

NOTIFICA ATTI DI RECUPERO

Si prorogano di 1 anno i termini per la notifica degli atti di recupero:

  • in scadenza nel periodo tra il 31/12/2023 ed il 30/06/2024
  • relativi ad Aiuti di Stato o aiuti “de minimis” il cui importo sia determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (in quanto aiuti c.d. “non subordinati” all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione)
  • per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione nel RNA.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Si interviene sull’art. 7 del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) al fine di ampliare la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Il testo vigente del citato art. 7 prevede le seguenti disposizioni che si applicano con riguardo ai contributi istituiti alla data del 31/03/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024:

  • ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, purché tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni regolatrici, con le agevolazioni fiscali;

Nota: nella fattispecie degli interventi di risparmio energetico ammessi al benefico rientrano i seguenti:

-   recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR);

-   efficienza energetica (art. 1, co. 344-347, L. 296/2006) o rientranti nell’ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013).

  • la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

Per effetto della modifica apportata dalla Legge di conv. del D.L. 215/2023, il cumulo si rende possibile anche per i contributi erogati negli anni 2025 e 2026.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Viene previsto che le disposizioni di cui all’art. 1, co. 174-178, della Legge di bilancio 2023, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, co. 1 e 2, del D.L. 34/2023 (che ha fornito precisazioni con riguardano alle violazioni escluse e ricomprese nella regolarizzazione), si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente norma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022.

Versamento delle somme dovute

può effettuarsi:

  • in un’unica soluzione entro il 31/03/2024;
  • di pari importo da versare, rispettivamente, entro il:

31/03/2024

30/06/2024

30/09/2024

20/12/2024

N.B.: si tratta delle medesime scadenze delle rate residue già previste per la rateizzazione del ravvedimento speciale per i periodi fino al 2021.

Interessi

sono dovuti nella misura del 2% annuo sulle rate successive alla prima.

Regolarizzazione

si perfeziona con:

  • il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della 1° rata entro il 31/03/2024 e
  • la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla 1° entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'art. 1, co. 175, della Legge di bilancio 2023, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4% annuo (ex art. 20 DPR 602/73), con decorrenza dalla data dell’1/04/2024.

Nota: restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 29/02/2024 e non si dà luogo a rimborso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Viene differito al 30/04/2024 il termine di cui all’art. 106, co. 7, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (voto espresso in via elettronica o per corrispondenza; assemblea svolta interamente mediante mezzi di telecomunicazione o partecipazione di uno/più soci con tale modalità; ecc.).

AGEVOLAZIONI CASA UNDER 36

Viene previsto, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a € 40.000 annui, che le agevolazioni di cui all’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021,

  • si applicano anche nei casi in cui,

-   entro il 31/12/2023,

-   sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione,

  • purché l’atto definitivo,

-   anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci,

-   venga stipulato entro il 31/12/2024.

Inoltre, viene previsto che per i suddetti atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l’1/01/2024 e la data del 29/02/2024,

  • agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta
  • di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta di cui sopra
  • che è utilizzabile nell'anno 2025 con le seguenti modalità (previste dal co. 7 dell’art. 64):

-   può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

-   può utilizzarsi in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;

-   in compensazione.

Agevolazioni previste dall’art. 64, co. 6, 7 e 8, del D.L. 73/2021

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le suddette condizioni e requisiti e sempreché la loro sussistenza risulti da dichiarazione del mutuatario resa nell'atto di finanziamento o allo stesso allegata sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle T.C.G., prevista in ragione dello 0,25%.

Per i suddetti atti traslativi o costitutivi, relativi a cessioni soggette all’IVA, viene attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno di stipulata dell’atto un credito d'imposta (che non dà luogo a rimborsi) di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto.

ROTTAMAZIONE-QUATER

Viene previsto che il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze,

  • delle rate di cui all'art. 1, co. 232, della Legge di bilancio 2023, da corrispondere nel 2023,
  • nonché della rata in scadenza il 28/02/2024,

non determini l'inefficacia della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 30/06/2022 (prevista dal co. 231 del citato art. 1)

  • purché il debitore effettui l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15/03/2024.

Rate in scadenza nel 2023

Scadenza vigente

Nuova scadenza

1° o unica rata

31/10/2023

15/03/2024

2° rata

30/11/2023

Rate in scadenza nel 2024

Scadenza vigente

Nuova scadenza

3° rata

28/02/2024

15/03/2024

4° rata

31/05/2024

nessuna modifica delle scadenze

5° rata

31/07/2024

6° rata

30/11/2024

Il termine originario di scadenza della 1° o unica rata era il 31/07/2023 che è stato in seguito differito al 31/10/2023 dal D.L. 51/2023. Il D.L. 145/2023 ha previsto che i versamenti con scadenza il 31/10/2023 (1° o unica rata) e il 30/11/2023 (2° rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18/12/2023.

La proroga del pagamento al 15/03/2024 si applica anche ai soggetti indicati dall’art. 1, co. 1, del D.L. 61/2023 (che sono quelli che avevano, alla data dell’1/05/2023, la residenza ovvero la sede legale/operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali indicati nell'allegato 1 annesso al medesimo D.L. 61/2023), relativamente alle rate di cui al citato co. 232 da corrispondere entro il 31/01/2024 ed entro il 28/02/2024.

 

Nota: anche alla nuova scadenza si applica la tolleranza nel pagamento di 5 gg.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Il co. 3, art. 38, del D.L. 13/2023, prevede, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, che al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell’esperto indipendente

  • l'imprenditore possa depositare, in luogo delle seguenti certificazioni (previste dall’art. 17, co. 3, del D.lgs. 14/2019)

ü  il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, co. 1, del D.lgs. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti

ü  la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate-Riscossione

ü  il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363, co. 1, del D.lgs. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi

  • una dichiarazione resa ex art. 46 del DPR 445/2000 attestante la richiesta, almeno 10 gg prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, delle suddette certificazioni.

Le suddette disposizioni si applicano a tutte le istanze presentate alla data del 25/02/2023 e a quelle presentate fino al 31/12/2023. La L. 18/2024 di conv. del D.L. 215/2023 proroga tale ultimo termine fino al 31/12/2024.

REDDITI DOMINICALI E AGRARI

La disposizione aggiunta al co. 44, art. 1, della L. 232/2016, prevede che

  • per gli anni 2024 e 2025
  • i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP di cui all’art. 1 del D.lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola
  • concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

0%

fino a € 10.000

50%

oltre € 10.000 e fino a € 15.000

100%

oltre € 15.000

 

Nota: sono escluse le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del co. 3 dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004, si considerano IAP e che hanno esercitato l’opzione, prevista dall'art. 1, co. 1093, della L. 296/2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

LAVORO SPORTIVO

Si interviene sulle seguenti disposizioni del D.lgs. 36/2021:

LAVORATORE SPORTIVO (art. 25, co. 6-quater)

  • in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che, a prescindere dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, con riguardo al rispetto delle regole e alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, le comunicazioni di cui al co. 6-ter, con esclusivo riguardo a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono effettuarsi, senza incorrere in sanzioni, entro il 31/03/2024 (in luogo del 30/01/2024);
  • il termine del 30/01/2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del RASD, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riguardo a quelle relative al suddetto periodo (tale disposizione viene espunta dal testo normativo in quanto assorbita dal generale richiamo alle “comunicazioni di cui al comma 6-ter”).

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (art. 35, co. 3)

  • le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15/03/2005, a partire dal 2/04/2021 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. 36/2021;
  • le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30/06/2024 (viene dunque differito a tale ultimo termine quello dell’1/10/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

In via preliminare si ricorda che il co. 6-quater dell’art. 36 del D.lgs. 36/2021 prevede che le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo,

  • a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali,
  • da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche,
  • sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, co. 2, del DPR 600/1973.

L. 18/2024 DI CONV. DEL D.L. 215/2023: prevede che

  • sulle somme di cui al citato co. 6-quater versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29/02/2024 al 31/12/2024,
  • non si applicano le ritenute alla fonte del 20% previste dall’art. 30, co. 2, del DPR 600/1973,
  • se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di € 300; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

ZFU SISMA CENTRO ITALIA

Si prevede, al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella ZFU istituita dall’art. 46 del D.L. 50/2017 nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, la concessione,

  • ai sensi del pertinente Reg. UE relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis) applicabile in funzione del settore dell’attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario,
  • per l’anno 2024 delle seguenti esenzioni di cui al co. 2 del medesimo art. 46:

-   esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell'importo di € 100.000;

-   esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

-   esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

-   esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.

Nota: all’intervento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 10/04/2013.

Attuazione: a tal fine sono utilizzate le risorse, nel limite di € 11,7 milioni, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Mimit per la suddetta ZFU.

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