Novità fiscali - FEBBRAIO 2024

15 Febbraio 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI

L’Agenzia Entrate ha aggiornato la Guida relativa alle comunicazioni al contribuente, affinché lo stesso possa fornire chiarimenti o produrre documenti, circa i controlli delle dichiarazioni che possono essere:

  • automaticoconsiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base di dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti in Anagrafe tributaria;
  • formale e consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti attestanti la correttezza dei dati dichiarati.

Nota: l’Amministrazione finanziaria effettua anche controlli di merito in aggiunta a quelli di cui sopra.

PERICOLO DI RISCOSSIONE: in tal caso, l’ufficio può controllare, anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale, che i pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto siano tempestivi e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte omesse con sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE INVIO DI INVITI E COMUNICAZIONI

Il D.lgs. 1/2024 ha previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza,

  • dall’1/08 al 31/08 e dall’1/12 al 31/12,
  • è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate:

-   comunicazioni degli esiti dei controlli:

ü  automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;

ü  formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973;

-   comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, co. 412, della L. 311/2004;

-   inviti all'adempimento di cui all'art. 1, co. 634-636, della L. 190/2014 (c.d. lettere di compliance).

Restano ferme le sospensioni previste dalle seguenti disposizioni:

D.L. 193/2016,

art. 7-quater, co. 17

prevede la sospensione, dall’1/08 al 4/09, dei termini di 30 gg previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:

  • dei controlli automatici e formali;
  • della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

D.L. 223/2006, art. 37, co. 11-bis, 2° periodo

prevede che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni

  • richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori
  • sono sospesi dall’1/08 al 4/09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

COMUNICAZIONI DA CONTROLLO AUTOMATICO

Il controllo automatico permette di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi, nonché quelli materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre (qualora indicati in misura superiore o non spettanti):

-   detrazioni d'imposta e/o deduzioni dal reddito;

-   crediti d'imposta;

  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ:

  • con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
  • tramite PEC;
  • tramite il canale Entratel, all’intermediario (che informa poi il contribuente degli esiti del controllo automatico) che ha inviato in via telematica la dichiarazione, purché in quest’ultima risultino barrate le apposite caselle.

I contribuenti che presentano il mod. 730 effettuano tale scelta barrando l’apposita casella nel riquadro “Firma della dichiarazione”.

COMUNICAZIONE DA CONTROLLO FORMALE

L’Agenzia Entrate verifica che i dati indicati in dichiarazione siano conformi ai documenti conservati dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni.

DIFFORMITÀ DEI DATI E INVITO DELL’UFFICIO AL CONTRIBUENTE:

  • dati posseduti dall’Agenzia difformi da quelli indicati in dichiarazione: in tal caso l’ufficio può invitare il contribuente a esibire o trasmettere i documenti che attestino la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti;
  • inidoneità dei documenti a comprovare la correttezza dei dati dichiarati o non risposta all’invito: in tal caso il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

COSA CONSENTE IL CONTROLLO FORMALE:

  • escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto o le detrazioni/deduzioni non spettanti;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO: è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite PEC.

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

L’Agenzia determina, con la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata,

  • l’imposta dovuta su determinati redditi
  • e per i quali risultino già versate somme in acconto (per es., TFR e indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, ecc.).

La somma dovuta o il rimborso spettante viene calcolata definitivamente sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente in dichiarazione (quadro RM del mod. Redditi, quadro D del mod. 730 o mod. 770).

Nota: l’emersione di somme da versare comporta l’invio al contribuente di una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata e, in alcuni casi, tramite PEC.

ESITI DEL CONTROLLO

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la posizione.

REGOLARIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI:

controlli automatici

  • termini: deve avvenire entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito dell’eventuale ridetermina delle somme a debito in sede di autotutela;
  • effettuazione: avviene pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista per l’omesso e tardivo versamento di imposte;
  • avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione: in tal caso il termine per pagare e fruire della sanzione ridotta è di 90 gg da quando viene reso disponibile all’intermediario l’avviso.

controlli formali

  • termini: va effettuata entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria;
  • l’ufficio ridetermina la pretesa comunicata: anche in tal caso il contribuente può fruire della riduzione purché segnali la presenza di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:

  • somme dovute su tali redditi: non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso il pagamento avvenga entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica, se corretta dall’ufficio;
  • tardivo o omesso pagamento: comporta l’iscrizione a ruolo con l’applicazione di interessi e sanzioni.

Tipo di atto

C.T.

Tipo di atto

C.T.

Tipo di atto

C.T.

Tipo di atto

C.T.

art. 36-bis e art. 54-bis

9001

art. 36-ter

9006

art. 36-bis - TFR

9526

art. 36-bis - Arretrati

9527

COMUNICAZIONE

TERMINE

SANZIONE

invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)

entro 30 gg dal ricevimento dell’invito

nessuna

da controllo automatico

entro 30 gg dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione

10% dell’imposta

(sanzione del 30% ridotta a 1/3)

da redditi soggetti a tassazione separata

nessuna

da controllo formale

entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione

20% dell’imposta

(sanzione del 30% ridotta a 2/3)

N.B.: il termine è sospeso tra l’1/08 e il 4/09 di ogni anno

OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE:

  • sanzione ordinaria applicabile: 30%;
  • sanzione ridotta al 15%: versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 gg;
  • sanzione ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo: pagamento con ritardo inferiore a 15 gg.

Il contribuente ha disponibili le seguenti azioni nel caso ritenga non corretti gli esiti del controllo:

COMUNICAZIONE DA:

controllo automatico

Il contribuente:

  • può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate fornendo gli elementi che comprovino la correttezza dei dati dichiarati;
  • può avvalersi dell’assistenza multicanale;
  • può utilizzare il servizio Civis.

controllo formale

Il contribuente può segnalare (all’ufficio di competenza o tramite Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio.

In caso di rettifica parziale della comunicazione da parte dell’ufficio, il contribuente può fruire della sanzione ridotta effettuando il versamento entro 30 gg, decorsi i quali l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero di imposta, interessi e sanzione piena.

LIEVE INADEMPIMENTO (DPR 602/1973, ART. 15-TER)

Il lieve inadempimento si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 gg

in tal caso saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo

pagamento insufficiente delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000)

in tal caso sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione

ISCRIZIONE A RUOLO: non viene eseguita in caso di ravvedimento da effettuarsi entro 90 gg dalla scadenza.

TIPO DI ATTO

C.T. (ravvedimento)

TIPO DI ATTO

C.T. (ravvedimento)

Sanzione

Interessi

Sanzione

Interessi

art. 36-bis e art. 54-bis

8929

1980

art. 36-bis – TFR

8931

1981

art. 36-ter

8933

1983

art. 36-bis – Arretrati

8932

1982

RATEIZZAZIONE

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità

  • possono rateizzarsi in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo,
  • la 1° delle quali va versata entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione (90 gg per gli avvisi telematici all’intermediario) e le successive (sulle quali sono dovuti gli interessi) entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

TIPO DI ATTO

C.T.

TIPO DI ATTO

C.T.

Capitale

Interessi

Capitale

Interessi

art. 36-bis e art. 54-bis

9001

9002

art. 36-bis – TFR

9526

9003

art. 36-ter

9006

9007

art. 36-bis – Arretrati

9527

9004

Nota: sul sito dell’Agenzia Entrate sono disponibili i servizi per calcolare le scadenze e gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, nonché per la stampa degli F24 per effettuare i versamenti.

INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO RATEALE: non si decade dal rateizzo

  • al verificarsi dei casi di lieve inadempimento;
  • nel caso di versamento con una lieve tardività:

-   non superiore a 7 gg dalla scadenza: in caso di 1° rata;

-   entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla 1°, o entro 90 gg dalla scadenza, in caso di ultima rata;

  • in tal caso si procede all’iscrizione a ruolo di interessi e sanzione commisurati al tardivo versamento.

CASI DI DECADENZA DAL RATEIZZO (al verificarsi dei quali sono iscritti a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena):

  • non pagamento:

-   della 1° rata entro 37 gg dal ricevimento della comunicazione (30 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo) o di 97 gg per gli avvisi telematici (90 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo);

-   di una rata diversa dalla 1° entro la scadenza della rata successiva;

-   dell’ultima rata entro 90 gg dalla scadenza;

  • insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a € 10.000.
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