Novità fiscali - GENNAIO 2024

15 Gennaio 2024

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI BILANCIO 2024 – ALCUNE MISURE

Si illustrano alcune misure previste dalla Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

WELFARE AZIENDALE

Viene previsto che, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga al co. 3, art. 51, del TUIR,

  • non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000
  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della 1° casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla 1° casa.

Datori di lavoro: provvedono all'attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Limite: è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico e si applica se il dipendente dichiara al datore di avervi diritto, indicando il C.F. dei figli.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Viene ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui al co. 182, art. 1, della L. 208/2015, per i premi e le somme erogati nel 2024.

DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

Viene riconosciuto, per il periodo dall’1/01/2024 al 30/06/2024,

  • ai lavoratori:

-   degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/1991,

-   e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,

  • un trattamento integrativo speciale, che non è tassato,

-   pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte

-   in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

ULTERIORI ASPETTI

Lavoratori interessati

sono i dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a € 40.000.

Sostituto d’imposta

  • riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023; le somme erogate sono indicate nella CU;
  • compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Spesa

è valutata in € 81,1 milioni per il 2024.

DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Si interviene sui co. 652 e 676, art. 1, della Legge di bilancio 2020, al fine di posticipare all’1/07/2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, la plastic tax e la sugar tax.

IVA SU PRODOTTI PER INFANZIA E IGIENE FEMMINILE

Si ripristina l’aliquota IVA del 10% applicabile ai prodotti per l’igiene femminile e a determinati prodotti per la prima infanzia. In particolare:

  • vengono abrogati i numeri 1-quinquies) e 1- sexies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, che prevedono l’applicazione dell’aliquota del 5% per:

-   prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali (n° 1-quinquies);

-   latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (n° 1-sexies);

 

Nota: in conseguenza dell’abrogazione del citato n. 1-sexies), vengono assoggettati all’aliquota Iva del 22% i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

  • si interviene sulla parte III della suddetta Tabella A sostituendo il n° 65) e inserendo i numeri 114.1) e n. 114.2) al fine di assoggettare all’aliquota Iva del 10% i seguenti beni:

-   latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d. ex 19.02) (n° 65);

-   prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali (n° 114.1);

-   pannolini per bambini (n° 114.2).

IVA SUL PELLET

Viene prevista l’applicazione anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 delle disposizioni di cui al co. 73, art. 1, della Legge di bilancio 2023, secondo cui i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, sono soggetti all'IVA con l'aliquota del 10% (in luogo del 22%).

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Si prevede la rivalutazione del valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni posseduti all’1/01/2024. Di seguito il dettaglio normativo:

  • disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 L. 448/2001: si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni posseduti all’1/01/2024;
  • imposte sostitutive: possono rateizzarsi in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2024; sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi;
  • redazione e giuramento della perizia: vanno effettuati entro il 30/06/2024;
  • agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ex art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti all’1/01/2024, può assumersi, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, co. 4, lett. a), del medesimo TUIR, con riguardo al mese di dicembre 2023;
  • aliquota delle imposte sostitutive: è pari al 16%.

LOCAZIONI BREVI

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell’art. 4 “Regime fiscale delle locazioni brevi” del D.L. 50/2017:

co. 2

  • redditi derivanti dai contratti di locazione breve: a essi si applicano le disposizioni ex art. 3 D.lgs. 23/2011 con l'aliquota del 26% in caso di opzione per la cedolare secca;
  • aliquota ridotta: la suddetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

co. 5

si prevede, nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in esame, il mantenimento della ritenuta al 21% che viene operata a titolo d’acconto; inoltre, viene soppressa la disposizione secondo cui la ritenuta si considera operata a titolo di acconto in caso di non esercizio dell’opzione per la cedolare secca.

co. 5-bis

  • i soggetti di cui al co. 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, nel caso incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in esame, ovvero qualora intervengano nel pagamento di detti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal medesimo art. 4 tramite la stabile organizzazione;
  • i soggetti residenti al di fuori dell’UE:

-   in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’UE, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in esame, ovvero intervengano nel pagamento di detti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo art. 4 tramite la stabile organizzazione;

-   qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'UE, ai fini dell'adempimento dei suddetti obblighi, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/1973; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti in esame;

  • soggetti residenti in uno Stato membro dell'UE riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia: possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal medesimo art. 4 ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nel citato art. 23.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI BENI IMMOBILI

redditi diversi

Si introduce nel co. 1 dell’art. 67 del TUIR la lett. b-bis) (il cui riferimento è riportato nel 1° e 2° periodo del co. 1 dell’art. 68) che include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili,

  • in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, la cui conclusione sia avvenuta da non più di 10 anni all’atto della cessione,
  • esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Inoltre, con la modifica alla lett. b) del citato co. 1 viene disposto che, quanto da essa previsto,

  • secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni,
  • si applica al di fuori delle ipotesi di cui alla lett. b-bis).

plusvalenza

Si modifica il co. 1 dell’art. 68 del TUIR prevedendo quanto segue:

  • plusvalenza di cui alla lett. b-bis) del co. 1 dell’art. 67: è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante;
  • per gli immobili di cui alla suddetta lett. b-bis) del co. 1 dell’art. 67:

-   determinazione dei costi inerenti al bene: a tal fine, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 si siano conclusi da

ü  non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 del D.L. 34;

ü  più di 5 anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese, nel caso si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le suddette opzioni.

-   acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi delle disposizioni in esame, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni di cui sopra può applicarsi l’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 1, co. 496, L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

DECORRENZA

Le disposizioni in esame si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dall’1/01/2024.

CESSIONE DI BENI A SOGGETTI EXTRA-UE

Si interviene sul co. 1, art. 38-quater, del DPR 633/1972, al fine di ridurre da € 154,95 a € 70

  • il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’UE
  • di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’UE che possono effettuarsi senza pagamento dell’IVA.

 

Decorrenza: la suddetta disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dall’1/02/2024.

ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere,

  • relativamente al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023,
  • all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

METODI PER EFFETTUARE L’ADEGUAMENTO:

  • eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ELIMINAZIONE DEI VALORI

L’adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

  • IVA: è determinata applicando l’aliquota media riferibile al 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto; l’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  • imposta sostitutiva: è pari al 18% e si applica alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità di cui sopra e il valore eliminato.

ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ISCRIZIONE DEI VALORI

L’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva nella suddetta misura da applicare al valore iscritto.

ULTERIORI ASPETTI

  • richiesta dell’adeguamento: va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023;
  • imposte dovute: sono versate in 2 rate di pari importo (la 1° rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 e la 2° entro il termine di versamento della 2°/unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo);
  • mancato pagamento nei termini: comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato;
  • adeguamento: è irrilevante a fini sanzionatori e non ha effetto sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della medesima Legge di bilancio 2024;
  • valori risultanti dalle variazioni:

-   sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30/09/2023;

-   non possono utilizzarsi, nel limite del valore iscritto o eliminato, ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30/09/2023;

  • disposizioni applicabili ai fini di accertamento, sanzioni, riscossione delle imposte dovute e contenzioso: quelle in materia di imposte sui redditi;
  • imposta sostitutiva: non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS

La disposizione in esame prevede quanto segue:

  • unità immobiliari oggetto degli interventi Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020: con riguardo ad esse, l’Agenzia Entrate verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se risulti presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’art. 1, co. 1 e 2, del D.M. 701/1994, anche per gli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto fabbricati;
  • lettera di compliance ex L. 190/2014: può essere inviata dall’Agenzia Entrate al contribuente nei casi oggetto della suddetta verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione.

RITENUTA SUI BONIFICI

Si interviene sull’art. 25 del D.L. 78/2010 al fine di aumentare dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione d'imposta. La disposizione si applica a decorre dall’1/03/2024.

RITENUTA SU PROVVIGIONI

Si interviene sul co. 5 dell’art. 25-bis del DPR 600/1973 al fine di estendere l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondano provvigioni anche a:

  • agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendano prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Nota: la suddetta disposizione si applica a decorre dall’1/04/2024.

IVIE E IVAFE

Vengono apportate delle modifiche/novità all’art. 19 del D.L. 201/2011:

co. 15 (modificato)

l’aliquota dell’IVIE passa dallo 0,76% all’1,06%.

co. 20-bis (NEW)

l’IVAFE è stabilita nella misura del 4‰ annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati/territori a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4/05/1999.

REDDITI DIVERSI E PLUSVALENZE

Si apportano delle modifiche alle seguenti disposizioni del TUIR:

art. 9 c. 5

Ai fini delle imposte sui redditi,

  • NEW - laddove non è previsto diversamente,
  • le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importino costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

art. 67 c. 1 lett. h)

si includono nella disciplina dei redditi diversi anche i redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

art. 68 c. 7 lett. d)

in caso di cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione (a tal fine, viene espunto il riferimento al 25%).

IMMATRICOLAZIONE E VOLTURA DI VEICOLI

Viene aggiunto il co. 9-ter (i cui termini e modalità di attuazione sono stabiliti con Provv. dell’Agenzia Entrate) all’art. 1 del D.L. 262/2006 il quale prevede che ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ex art. 71 del DPR 633/1972, si applicano gli obblighi di cui ai co. 9 e 9-bis del citato art. 1 previsti attualmente con riguardo alle operazioni tra Stati UE.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Di seguito le modifiche/novità apportate all’art. 37 del D.L. 223/2006:

co. 49-bis

(integrato)

  • l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate viene previsto anche nel caso di utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL;
  • decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, della disposizione e relative modalità attuative: sono definite con Provv. adottati d’intesa tra Agenzia Entrate, Inps e Inail.

co. 49-quinquies (NEW)

  • divieto di compensazione (disposizione in deroga alla L. 212/2000): per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione; tale previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate;
  • disposizioni applicabili: co. 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.

Inoltre, si interviene sul co. 2, art. 11, del D.L. 66/2014, il quale dispone che, fermi restando i limiti già previsti da altre norme vigenti in materia, i versamenti in compensazione mediante mod. F24 (di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/1997) sono eseguiti:

  • modifica - esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (il vigente dettato normativo prevede l’utilizzo di detti servizi nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero);
  • abrogazione - esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia Entrate e degli intermediari della riscossione con essa convenzionati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

 

Aspetto comune: le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall’1/07/2024.

Infine, si interviene sull’art. 17 del D.lgs. 241/1997:

co. 1-bis (NEW)

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata dai:

  • datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Soggetti esclusi dalle compensazioni: aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata Inps.

co. 1-ter (NEW)

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata purché il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Inail.

co. 2-quater (integrato)

in tale disposizione viene aggiunto il riferimento al co. 15-bis.1 dell’art. 35 del DPR 633/1972 al fine di escludere dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti non solo i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

 

Nota: la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai co. 1-bis e 1-ter e le relative modalità attuative sono definite con Provv. adottati d’intesa tra Agenzia Entrate, INPS e INAIL.

PARTITE IVA

Si aggiunge all’art. 35 del DPR 633/1972 il co. 15-bis.3 secondo il quale

  • la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei co. 15-bis e 15-bis.1) dallo stesso soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000 (condizione prevista dal co. 15-bis.2)
  • anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerti la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei co. 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del co. 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al co. 2 o di cessazione dell'attività).

Sanzione applicabile in ogni caso: quella di cui all’art. 11, co. 7-quater, del D.lgs. 471/1997.

ISCRO

È riconosciuta, dall’1/01/2024, previa domanda e nei limiti di spesa ivi previsti, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo ex co. 1, art. 53, del TUIR, in possesso dei seguenti requisiti:

non essere:

-   titolari di trattamento pensionistico diretto;

-   assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie;

-   beneficiari di assegno di inclusione.

Nota: i suddetti requisiti vanno mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO.

avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente;

essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

DOMANDA:

  • è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31/10 di ciascun anno di fruizione;
  • in essa sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

Nota: l'Inps comunica all'Agenzia Entrate i dati identificativi dei soggetti che abbiano presentato domanda per la verifica dei requisiti e l'Agenzia Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri reddituali.

ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÀ

Misura

è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Importo

non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili (i limiti di importo sono rivalutati annualmente).

Decorrenza

spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Erogazione

  • viene erogata dall’Inps per 6 mensilità;
  • è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità di definizione e il loro finanziamento sono individuati con DM; inoltre, il MLPS monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità.

Richiesta

l’indennità non può richiedersi nel biennio successivo all’anno di inizio di sua fruizione

Altri aspetti

  • aspetti reddituali: è tassata;
  • aspetti contributivi: non comporta accredito di contribuzione figurativa;
  • cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità:determina l’immediata cessazione dell’indennità, con recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Aliquota contributiva aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art. 59, co. 16, L. 449/97):

  • è aumentata per i suddetti soggetti di 0,35 punti percentuali dall’anno 2024;
  • contributo: è applicato sul reddito da lavoro autonomo con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

BONUS PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRASPORTATORI

L’art. 14, co. 1, lett. a), del D.L. 144/2022, ha previsto, tra l’altro, che le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate con riguardo al contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti ex art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 2) D.lgs. 504/1995, potessero utilizzarsi per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività, al netto dell'IVA, comprovato con le relative fatture d'acquisto, dalle suddette imprese che soddisfino i requisiti di cui al n. 1) della citata lett. a), ossia che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ a 7,5 tonnellate e siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per c/terzi.

La Legge di bilancio 2024 estende il suddetto credito d'imposta, nel limite massimo di € 20 milioni per il 2024, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, al quale non si applica il co. 1-bis del medesimo art. 14.

 

Nota: la disposizione introdotta entra in vigore e acquista efficacia dalla data del 30/12/2023.

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