Novità fiscali - GENNAIO 2023

16 Gennaio 2023

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

LEGGE DI BILANCIO 2023 – ALCUNE MISURE

Si illustrano alcune misure previste dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

BONUS ENERGETICI

IMPRESE ENERGIVORE

  • destinatari del bonus:imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2017;
  • misura del bonus: è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 4° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
  • riconoscimento del bonus:

-   è previsto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023;

-   in tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 1° trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

IMPRESE GASIVORE

  • destinatari del bonus:imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del D.M. 21/12/2021;
  • misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESE NON ENERGIVORE

  • destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;
  • misura del bonus: è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

  • misura del bonus: è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE: per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre 2023; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione entro la data del 31/12/2023;
  • non si applicano i limiti di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007;

aspetti reddituali

  • non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

cessione

  • i bonus sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, del D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.
  • contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;
  • cessione dei crediti d'imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus;
  • fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31/12/2023;
  • attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità dei crediti, da effettuarsi in via telematica: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;
  • disposizioni applicabili del DL Rilancio: l'art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell’art. 121.

Nota: i suddetti aspetti comuni si osservano anche per il bonus, previsto dalla medesima Legge di bilancio 2023 e nel prosieguo evidenziato, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, con la sola differenza che il bonus per il 3° trimestre 2022, di cui all’art. 7 del D.L. 115/2022, di cui la Legge di bilancio 2023 ne ha disciplinato le modalità di utilizzo e cessione, può utilizzarsi in compensazione entro la data del 31/03/2023.

SUPERBONUS

Vengono aggiunte all’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) le seguenti disposizioni:

  • detrazione del 110%: spetta anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da ONLUS, dalle ODV e dalle APS, iscritte nei relativi registri, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136, co. 1, lett. b) e c), e all'art. 142, co. 1, del D.lgs. 42/2004;
  • fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal co. 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione della disciplina del co. 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110% delle spese sostenute.

D.L. 34/2020, art. 119, co. 8-bis (così modificato dal D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater))

  • Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/1997, dalle ODV e APS, iscritte nei relativi registri, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ex art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del:

-   110% per quelle sostenute entro il 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2023);

-   NEW - 90% per quelle sostenute nel 2023;

-   70% per quelle sostenute nel 2024 (non modificata);

-   65% per quelle sostenute nel 2025 (non modificata).

Nota: le disposizioni di modifica di cui sopra non si applicano agli interventi:

-   per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022;

-   comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  • Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/03/2023 (in luogo del 31/12/2022), a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo art. 119.
  • NEW - Per gli interventi avviati a partire dall’1/01/2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti/professioni, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo co. 8-bis.1, non superiore a € 15.000.

Interventi per i quali non si applica la diminuzione dal 110% al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023 (tale disposizione entra in vigore il 29/12/2022):

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata la CILA;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 19/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva, dall’amministratore del condominio
  • interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 del C.C., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25/11/2022, risulti presentata la CILA;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31/12/2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS

Viene previsto quanto segue:

  • l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali, di cui all’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023;
  • aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
  • riduzione dell’aliquota Iva al 5%: si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui al co. 4, art. 16, del D.lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1/01/2023 al 31/03/2023.

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO

Si prevede quanto segue:

  • l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023;
  • aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi.

Modalità attuative: sono determinate con Provv. dell’Agenzia Entrate, sentita l'ARERA.

BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

bonus per il 1° trimestre 2023

Viene riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61

  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20%
  • della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante (per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività) effettuato nel 1° trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

ULTERIORI BENEFICIARI: il contributo è riconosciuto, altresì, alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 1° trimestre del 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

bonus per il 3° trimestre 2022

Si disciplinano, tramite l’aggiunta di disposizioni all’art. 7 del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuato nel 3° trimestre solare del 2022.

REGIME FORFETARIO

Vengono previste le seguenti modifiche/integrazioni alla L. 190/2014:

  • si innalza da € 65.000 a € 85.000 il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
  • il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino € 100.000. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di detto limite.

FLAT TAX INCREMENTALE

Vengono previste le seguenti disposizioni:

  • per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 TUIR, un’imposta sostitutiva, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare;
  • quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla suddetta imposta sostitutiva;
  • determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024: si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni.

DETASSAZIONE DELLE MANCE

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche tramite mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi da lavoro dipendente.

REGIME DI TASSAZIONE SOSTITUTIVA: è applicabile

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
  • con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.000;
  • salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

  • imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%: è applicata dal sostituto d’imposta;
  • somme: sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  • nel caso in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva;
  • disposizioni applicabili in quanto compatibili: quelle ordinarie in materia di imposte dirette per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso;

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Si riduce al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui al co. 182, art. 1, della L. 208/2015, per i premi e le somme erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Si interviene sui co. 652 e 676 dell’art. 1 della L. 160/2019 al fine di posticipare all’1/01/2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, la plastic tax e la sugar tax.

AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ DI COMMERCIO

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori del commercio al dettaglio in seguito indicati, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

Nota: la suddetta disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta in specifici settori del commercio al dettaglio.

Le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO:

47.11.10

Ipermercati

47.11.20

Supermercati

47.11.30

Discount di alimentari

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.50

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.21

Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

47.22

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

47.23

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

47.24

Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

47.25

Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

47.26

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

47.29

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Le suddette imprese il cui valore del patrimonio sia prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo ex art. 117 e s.s. del TUIR, possono avvalersi della suddetta deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei suddetti settori e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE:

  • attuazione: le disposizioni attuative sono adottate con Provv. dell’Agenzia Entrate;
  • applicazione: le disposizioni in esame si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.

IVA SUI PRODOTTI PER INFANZIA ED IGIENE FEMMINILE

Si interviene sulla Tabella A allegata al DPR 633/1972 prevedendo quanto segue:

  • aliquota Iva del 5% (si modifica il n. 1-quinquies della Parte II-bis): si estende ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile, prevista dalla normativa vigente solo per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; in conseguenza delle modifiche viene abrogato il n. 114-bis, Parte III, Tabella A;
  • inserimento del n. 1-sexies nella Parte II-bis che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per i seguenti prodotti (di conseguenza viene modificata la disposizione contenuta nel n. 65 della Parte III della Tabella A che assoggetta all’aliquota del 10% tutti i prodotti per l’alimentazione dei fanciulli precisando che tale aliquota non si applichi a prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia):

-   latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

-   preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);

-   pannolini per bambini;

-   seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

IVA SUL PELLET

La disposizione in esame stabilisce che in deroga al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo n. 98 sono soggetti all’aliquota IVA del 10% (in luogo del 22%).

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36

Vengono prorogate fino al 31/12/2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo finanziamento della prima casa di abitazione disposto a favore dei giovani aventi il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto 36 anni di età e di avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI

Ai fini dell'IRPEF, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici.

DETRAZIONE:

  • è pari al 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto;
  • è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

ESENZIONE IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli IAP ex art. 1 del D.lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.

ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI

Si aggiunge al disposto del co. 759, art. 1, della Legge di bilancio 2020, riguardante i casi di esenzione dall’IMU, la lett. g-bis) che stabilisce quanto segue:

  • sono esentati dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, co. 2, o 633 del CP o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
  • il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto ministeriale, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione va trasmessa allorché cessi il diritto all’esenzione.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI

Viene previsto che, ai fini della disciplina della tassazione degli utili di fonte estera, in particolare provenienti da Stati/territori a fiscalità privilegiata, percepiti da persone fisiche e giuridiche (rispettivamente ai fini degli artt. 47, co. 4, e 89, co. 3, del TUIR) gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data dell’1/01/2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), del TUIR, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1/01/2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l’opzione.

OPZIONE

-  è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività d’impresa;

-  può esercitarsi distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile e si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022;

-  è efficace a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022;

-  può esercitarsi anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • :

-   soggetti IRES: con aliquota del 9%;

-   soggetti IRPEF: con aliquota del 30%.

  • riduzione delle aliquote: le suddette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, entro i 30 gg decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, va versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria e l’imposta sostitutiva decurtata;
  • determinazione e versamento dell’imposta sostitutiva:

-   determinazione: avviene in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, c. 2, TUIR;

-   versamento: è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2022; è esclusa la compensazione;

  • utili distribuiti: si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella suddetta misura;
  • costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato: è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati alla sostitutiva e diminuito dell’importo degli stessi utili e riserve di utili distribuiti;
  • disposizioni attuative e di coordinamento: sono adottate con decreto ministeriale.

PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI

Si aggiunge all’art. 23 del TUIR la disposizione secondo cui sono assoggettati a imposta in Italia, in quanto considerati ivi prodotti, i redditi diversi realizzati dai soggetti non residenti mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

 

Nota: la disposizione non si applica con riguardo alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, si interviene sull’art. 5 del D.lgs. 461/1997 che disciplina l’imposta sostitutiva (la cui aliquota è oggi al 26%) applicabile alle plusvalenze ed altri redditi diversi; in particolare, rientrano nei proventi tassabili (poiché ad essi non si applica l’esclusione di cui al co. 5 del citato art. 5) i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (c.d. immobili merce) nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (c.d. immobili strumentali) sono esclusi dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni;
  • dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia sono escluse anche le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero istituiti negli Stati UE/SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Le SNC/SAS/SRL/SPA/SAPA che, entro il 30/09/2023, assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative in esame

  • purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2022

Nota: le medesime norme si applicano alle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che entro il 30/09/2023 si trasformino in società semplici.

ASPETTI RELATIVI ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Misura

L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Riserve in sospensione

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

DETERMNAZIONE DEL VALORE NORMALE (necessario per determinare la base imponibile): per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte,

  • il valore normale può determinarsi in misura pari a quello risultante
  • dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (trattasi di quelli di cui al 1° periodo del co. 4 dell’art. 52 del DPR 131/1986)

Inoltre, si precisa che, in caso di cessione, il corrispettivo della stessa,

  • , determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei suddetti moltiplicatori,
  • sia computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori (valore normale o catastale).

COSTO RICONOSCIUTO: il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

SOCI ASSEGNATARI: nei loro confronti non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui ai co. 1 e da 5 a 8 dell'art. 47 del TUIR, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

Nota: tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

IMPOSTE: per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipo-catastali si applicano in misura fissa.

IMPOSTA SOSTITUTIVA:

  • società che si avvalgono delle disposizioni in esame: versano il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30/09/2023 e la restante parte entro il 30/11/2023;
  • riscossione, rimborsi e contenzioso: a tal fine, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI

Si prevede che le disposizioni di cui al co. 121, art. 1, L. 208/2015, riguardanti l’estromissione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, si applichino anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti al 31/10/2022, poste in essere dall’1/01/2023 al 31/05/2023.

VERSAMENTI ED EFFETTI DELL’ESTROMISSIONE:

  • versamenti rateali dell’imposta sostitutiva: sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2023 e il 30/06/2024;
  • effetti dell’estromissione: decorrono dall’1/01/2023 per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni in esame.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Si consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR), posseduti alla data dell’1/01/2023.

RIDETERMINAZIONE: consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale (determinato ex art. 9 del TUIR) con riferimento al mese di dicembre 2022, in luogo del costo o valore di acquisto, purché il suddetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • viene sostituito il co. 2 dell’art. 2 del D.L. 282/2002 che prevede quanto segue:

-    le disposizioni degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 si applicano anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1/01/2023;

-    rateizzo delle imposte sostitutive: è possibile fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15/11/2023; sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente;

-    redazione e giuramento della perizia: vanno effettuati entro il 15/11/2023.

  • aliquota dell’imposta sostitutiva: 16% sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati.

CRIPTO-ATTIVITÀ

tassazione delle operazioni

Costituiscono redditi diversi (ai sensi della lett. c-sexies) aggiunta al co. 1 dell’art. 67 del TUIR) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta.

CRIPTO-ATTIVITÀ: per tale si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Nota: non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

PLUSVALENZE SU CRIPTO-ATTIVITÀ (nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR):

  • sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto;
  • le suddette plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, purché sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;

ACQUISTO PER SUCCESSIONE E DONAZIONE:

  • acquisto per successione: in tal caso, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione;
  • acquisto per donazione: in tal caso, si assume come costo il costo del donante.

COSTO O VALORE DI ACQUISTO:

  • è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente;
  • in mancanza il costo è pari a zero.

Nota: i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

PLUS E MINUS:

  • le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività eseguite prima della data dell’1/01/2023 si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono portarsi in deduzione ai sensi del co. 5, art. 68, TUIR;
  • determinazione della plusvalenza: si applica il co. 6 del citato art. 68.

A seguito dell’inclusione del riferimento esplicito alle cripto-attività nel TUIR, vengono apportate modifiche agli artt. 5, 6, 7 e 10, del D.lgs. 461/1997.

Infine, si interviene sul D.L. 167/1990 che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

valutazione

La disposizione aggiunta all’art. 110 del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall'imputazione al CE.

Inoltre, la suddetta disposizione si applica ai fini dell'IRAP.

rideterminazione del valore

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta all’1/01/2023

  • può assumersi, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data,
  • determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, purché detto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 14%.

Nota: l’assunzione del suddetto valore quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del co. 9-bis, art. 68, del TUIR.

IMPOSTA SOSTITUTIVA:

  • è versata entro il 30/06/2023;
  • può rateizzarsi fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30/06/2023; sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

regolarizzazione

I soggetti (persone fisiche, ENC e società semplici ed equiparate ex art. 5 TUIR, residenti in Italia) che non hanno indicato in dichiarazione le cripto-attività detenute entro la data del 31/12/2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con Provv. dell’Agenzia.

REGOLARIZZAZIONE:

  • effetti: ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle suddette attività e alla non applicazione delle sanzioni di cui al co. 2, art. 5, del D.L. 167/1990;
  • soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento: possono regolarizzare la propria posizione tramite la presentazione dell’istanza di emersione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate;
  • soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento: possono regolarizzare la propria posizione tramite la presentazione dell’istanza di emersione e il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del suddetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione delle attività.

Provv. dell’Agenzia Entrate: disciplinerà il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di emersione e le modalità attuative delle disposizioni in esame.

ATTRIBUZIONE E OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA

Vengono aggiunte le seguenti disposizioni all’art. 35 del DPR 633/1972:

  • : l’Agenzia Entrate, ai fini del rafforzamento del presidio di cui al co. 15-bis, effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, al cui esito l’ufficio invita il contribuente a comparire presso di esso per l’esibizione della documentazione di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/1973, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività (di impresa e arti/professioni) e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. L’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA in caso di mancata comparizione del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti;
  • : ferma restando la disciplina applicabile nel caso in cui la cessazione della partita IVA comporti la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei co. 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a € 50.000, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il loro versamento.

Nota: con uno o più Provv. dell’Agenzia Entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle suddette disposizioni.

ASPETTI SANZIONATORI: il co. 7-quater aggiunto all’art. 11 del D.lgs. 471/97 prevede quanto segue:

  • il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dei co. 15-bis e 15-bis.1, art. 35, del DPR 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa di € 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA;
  • non si applica l’art. 12 del D.lgs. 472/1997.

Nota: dal disposto normativo previsto dal Disegno di Legge di Bilancio 2023 è stato soppresso l’inciso che estendeva la sanzione all’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione.

VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,

  • le vendite di beni mobili individuati con decreto ministeriale, esistenti nel territorio dello Stato,
  • effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA è tenuto a trasmettere all’Agenzia Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

OPERAZIONI IVA INESISTENTI

Si interviene sul co. 9-bis.3, art. 6, del D.lgs. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'IVA applicata mediante inversione contabile.

D.lgs. 471/1997, art. 6, co. 9-bis.3: se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento vanno espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta non detratta. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000.

Con la modifica in esame si esclude l’applicazione di questo regime e si prevede invece che il cessionario o il committente sia punito con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

Nota: la sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000.

RIVERSAMENTO DEL BONUS PER ATTIVITÀ DI R&S

Si modifica il co. 9, art. 5, del D.L. 146/2021, al fine di differire dal 31/10/2023 al 30/11/2023 il termine per inviare all’Agenzia Entrate l’apposita richiesta di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per attività di R&S (art. 3 del D.L. 145/2013) maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI R&S

In via preliminare si ricorda che il co. 2 dell’art. 23 del D.L. 73/2022 stabilisce quanto segue:

  • al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, co. 200, 201 e 202, della L. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
  • tale certificazione può richiedersi anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di R&S ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2013;
  • analoga certificazione può richiedersi per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del bonus prevista dal 4° periodo del c. 203, nonché dai c. 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1;
  • le suddette certificazioni possono richiedersi a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei bonus previsti dalle norme citate non siano state già constatate con PVC.

La Legge di bilancio 2023 interviene sul citato co. 2 dell’art. 23 espungendo l’ulteriore condizione che non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Il co. 1 dell’art. 83 del TUIR prevede, nella versione modificata, quanto segue:

  • per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del C.C., che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del C.C., valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili;
  • i suddetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa ex art. 2, co. 8, DPR 322/1998,

-   NEW - e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Il co. 1-bis dell’art. 8 del D.L. 73/2022 prevede, nella versione modificata, quanto segue:

  • le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi del co. 1, art. 83, del TUIR, rilevano anche ai fini dell'IRAP; tale disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 22/06/2022;
  • la suddetta disposizione non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta IRAP per i quali risulti scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa,

-   NEW - e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 22/06/2022.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

La disposizione in esame, tramite modifica al co. 1, art. 18, del DPR 600/1973, amplia l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per le imprese minori. In particolare, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:

  • da € 400.000 a € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • da € 700.000 a € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

BONUS MOBILI

La detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, di cui al c. 2, art. 16, D.L. 63/2013, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annue di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • € 10.000 per l'anno 2022;
  • € 8.000 per l’anno 2023 (in luogo di € 5.000)
  • € 5.000 per l’anno 2024 (importo rimasto invariato).

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si interviene sull’all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 prevedendo quanto segue:

  • la proroga al 31/12/2025 della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
  • per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

BONUS INVESTIMENTI

Il co. 1057, art. 1, L. 178/2020, prevede che alle imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dall’1/01/2022 e fino al 31/12/2022,

  • NEW - ovvero entro il 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023),
  • a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

-   40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;

-   20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;

-   10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.

AIUTI DI STATO

Le disposizioni in esame, che entrano in vigore il 29/12/2022, si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19:

  • artt. 182, co. 1 (ha istituito il Fondo destinato a sostenere gli operatori del turismo), e 183, co. 2 (ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali), del D.L. 34/2020;
  • art. 79 (ha previsto agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale) del D.L. 104/2020;
  • art. 6-bis, co. 3 (ha rifinanziato il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali) e 11 (ha istituito il Fondo per la valorizzazione delle grotte), del D.L. 137/2020.

Nota: i suddetti aiuti, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti in detta sezione 3.1, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della stessa sezione.

DISPOSIZIONI SUL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI E RESTITUZIONE DELL’AIUTO

superamento massimali

in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro Temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ex Reg. n. 794/2004.

non restituzione aiuto

  • mancata restituzione volontaria dell'aiuto: in tal caso, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla stessa impresa; a tale ammontare vanno sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto;
  • assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o ammontare del nuovo aiuto non sufficiente a garantire il completo recupero: in tal caso, l'importo da recuperare va effettivamente riversato.

restituzione aiuto

non si applicano sanzioni in caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le suddette modalità.

Sono stabilite con DM le modalità attuative delle disposizioni in esame fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto di limiti e condizioni previsti dalla sez. 3.1.

Ai fini delle disposizioni in esame si applica la definizione di impresa unica ai sensi dei Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.

SPORT BONUS

La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui ai co. 621-626, art. 1, della Legge di bilancio 2019, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di € 15 milioni e secondo le modalità di cui al co. 623 (il quale prevede che ferma restando la ripartizione in 3 quote annue di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il bonus è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP) del citato art. 1.

Attuazione: a tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM 30/04/2019.

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI NEL SETTORE SPORTIVO

Si interviene sul co. 1, art. 9, del D.L. 4/2022, al fine di rendere applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’art. 81 del Decreto Agosto, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1/01/2023 al 31/03/2023. Inoltre, per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere superiore a € 10.000.

BONUS ACQUISTO MATERIALI RICICLATI

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del D.M. 14/12/2021, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al co. 73, art. 1, della L. 145/2018.

BONUS PER GLI ANNI 2023 E 2024 (gli aspetti attuativi sono rinviati ad un apposito DM):

  • viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro;
  • aspetti relativi al credito d’imposta:

Limiti

è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Aspetti dichiarativi

è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito

Aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini reddituali e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Utilizzo

  • esclusivamente in compensazione;
  • non è soggetto al limite di cui al co. 53, art. 1, L. 244/2007;
  • a decorrere dall’1/01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti;
  • per la fruizione, l’F24 è presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

IMU

Si interviene sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU contenuta nella Legge di Bilancio 2020 e in particolare sulle seguenti disposizioni:

co. 756

si affida a un DM, sentita la Conferenza Stato-città, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possano diversificare le aliquote IMU.

co. 767

con riguardo alla pubblicazione ed efficacia di aliquote e regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU si prevede che a decorrere dal 1° anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge per l’applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente

ISEE

Si apportano le seguenti modifiche all’art. 10 del D.lgs. 147/2017:

  • fino al 31/12/2022 permane la possibilità di presentare la DSU in modalità non precompilata;
  • a decorrere dall’1/07/2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria; con decreto ministeriale sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

Viene elevato da € 1.000 a € 5.000 dall’1/01/2023 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

BONUS PSICOLOGO

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di € 1.500 per persona e nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni annui a decorrere dal 2024.

CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO

Viene sostituita la previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni con 2 nuove Carte.

Nello specifico, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

  • una “Carta della cultura Giovani”, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età;
  • una “Carta del merito”, ai soggetti che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta della cultura Giovani.

finalità

consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

carte

  • concessione: avviene nel rispetto del limite massimo di spesa di € 190 milioni annui a decorrere dal 2024;
  • somme assegnate con le Carte: non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE;
  • criteri e modalità di attribuzione ed utilizzo: sono definiti con DM.

importi

gli importi nominali da assegnare, nel limite di spesa previsto, sono definiti con DM

vigilanza e violazioni

  • il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati;
  • nei casi di violazione di cui sopra, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 10 e 50 volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a € 1.000, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della L. 689/1981; il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a 60 gg.
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