Novità fiscali - OTTOBRE 2022

19 Ottobre 2022

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

 

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI-BIS – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) convertito in L. 142/2022. Si evidenzia che alcune misure sono state prorogate o modificate dal D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) il quale sarà oggetto di successivo approfondimento.

BONUS SOCIALI ENERGIA ELETTRICA E GAS

L’ARERA ridetermina, per il 4° trimestre del 2022, con delibera da adottare entro il 30/09/2022,

  • le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28/12/2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale ex art. 3, co. 9, del D.L. 185/2008,
  • riconosciute sulla base del valore soglia dell’ISEE.

CONTRATTI DI FORNITURA DI ELETTRICITÀ E GAS

Fino al 30/04/2023:

  • è sospesa l’efficacia di ogni clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo anche se il contratto riconosca il diritto di recesso alla controparte;
  • sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data del 10/08/2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Si interviene sul co. 4 dell’art. 30 del D.L. 21/2022 al fine di estendere dal 30/09/2022 al 31/12/2022 il termine finale di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al Mise e al Maeci delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall'UE delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

ONERI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO

L’ARERA annulla, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali:

  • di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile > a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS

Si prevede quanto segue:

  • l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali ex art. 26 del D.lgs. 504/1995 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
  • aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
  • le suddette disposizioni si applicano anche alle

-   somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'art. 16, co. 4, D.lgs. 115/2008,

-   contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1/10/2022 al 31/12/2022.

ONERI DI SISTEMA NEL SETTORE DEL GAS

Si prevede, con la finalità di contenere per il 4° trimestre del 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, che l’ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel 3° trimestre del 2022.

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS

Si osservano le seguenti disposizioni che sono comuni a tutti i crediti d’imposta di seguito evidenziati:

ASPETTI COMUNI AI CREDITI D’IMPOSTA

utilizzo

  • esclusivamente in compensazione entro il 31/03/2023 (il Decreto Aiuti-ter ha sostituito il precedente termine del 31/12/2022)
  • non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;

aspetti reddituali

  • non sono tassati ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

cumulo

I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi,

  • purché tale cumulo, considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell’IRAP,
  • non porti al superamento del costo sostenuto.

cessione

  • i bonus sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, del DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°;
  • contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni: sono nulli;
  • cessione dei crediti d'imposta: in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus;
  • fruizione dei bonus dal cessionario: avviene con le medesime modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31/03/2023 (il Decreto Aiuti-ter ha sostituito il precedente termine del 31/12/2022);
  • attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità dei crediti, da effettuarsi in via telematica: sono rinviate ad un Provv. dell’Agenzia;
  • disposizioni applicabili del DL Rilancio: l'art. 122-bis (recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (recanti disposizioni relative alla responsabilità per l’utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti) dell’art. 121.

IMPRESE ENERGIVORE

Si prevede il riconoscimento alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 ed al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento (in luogo di “un incremento del costo per kWh”) superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,

  • di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute
  • per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA:

  • è previsto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 3° trimestre 2022;
  • in tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

IMPRESE GASIVORE

Si prevede il riconoscimento alle imprese gasivore di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel 3° trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

IMPRESE NON ENERGIVORE

Si prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore,

  • di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
  • nel caso in cui il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

imprese non gasivore

Si prevede il riconoscimento alle imprese diverse da quelle gasivore di cui all’art. 5 del D.L. 17/2022 di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel 3° trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

ASPETTO COMUNE

Si prevede che, per la fruizione dei suddetti contributi straordinari, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo, nel 2° e 3° trimestre del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre del 2022; il contenuto di detta comunicazione e le sanzioni per l’inottemperanza da parte del venditore sono definiti dall’ARERA.

BONUS CARBURANTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA E PESCA

In via preliminare si ricorda, in sintesi, che l’art. 18 del D.L. 21/2022 ha previsto il riconoscimento alle imprese esercenti attività agricola e della pesca di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre del 2022, comprovato tramite le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.

La legge di conv. del D.L. 115/2022 prevede l’applicazione delle disposizioni del citato art. 18 anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel 3° trimestre del 2022.

ACCISA E IVA SUI CARBURANTI

Sono previste le seguenti disposizioni:

  • ALIQUOTE DI ACCISA: vengono rideterminate, dal 22/08/2022 al 20/09/2022, nelle seguenti misure:

-   benzina: € 478,40 per 1000 litri;

-   oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per 1000 litri; in dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, non si applica l’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al TUA, per il suddetto periodo;

-   GPL usati come carburanti: € 182,61 per 1000 kg;

-   gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

  • IVA: l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione viene stabilita, nel suddetto periodo, nella misura del 5%.

Le ulteriori disposizioni previste attengono agli adempimenti degli esercenti, agli aspetti sanzionatori e al monitoraggio dell’andamento dei prezzi per prevenire manovre speculative.

Nota: le suddette disposizioni in materia di accisa e di Iva su alcuni carburanti sono state estese dapprima fino al 5/10/2022 dal D.M. 30/08/2022 e poi fino al 17/10/2022 dal D.M. 13/09/2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

trasporto pubblico

Si prevede l’istituzione del fondo destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Attuazione: è rinviata ad un apposito decreto ministeriale.

trasporto di persone su strada

Si prevede l’istituzione del fondo, con una dotazione di € 15 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento agli operatori economici esercenti servizi di trasporto di persone su strada

  • di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel 2° quadrimestre 2022, al netto IVA,
  • per l'acquisto di carburante destinato ad alimentare i mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), GNL, ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al Reg. CE n. 595/2009.

Le ulteriori disposizioni previste attengono alle condizioni per l’accesso alle risorse del Fondo e alla ripartizione proporzionale tra i richiedenti delle risorse nel caso in cui l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto.

aspetti comuni

I suddetti contributi erogati non sono tassati ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

DISPOSIZIONI ABROGATE

Sono abrogate le disposizioni previste dall’art. 3 del D.L. 50/2022 relative:

  • all’autorizzazione per il 2022 della spesa di € 1 milione a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI;
  • all’attuazione della suddetta misura che veniva rinviata ad apposito decreto ministeriale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Viene istituito un fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2022,

  • per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica;
  • di cui una quota, fino al 50%, è destinata alle società e associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

Attuazione: modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e, tra l’altro, le modalità di erogazione, saranno individuati con apposito decreto.

FRINGE BENEFIT

Il co. 3, art. 51, del TUIR, prevede la mancata concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti ove, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23. Nel caso in cui il valore ecceda tale limite, lo stesso concorre per intero a formare il reddito di lavoro dipendente.

La legge di conv. del D.L. 115/2022 prevede, per il periodo d’imposta 2022, le seguenti disposizioni che operano in deroga a quanto previsto dal citato co. 3 dell’art. 51:

  • il limite di importo viene aumentato a € 600;
  • esso si estende anche alle somme erogate/rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA SICCITÀ

Sono previste misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dalla carenza idrica verificatasi in Italia a partire dal mese di maggio 2022.

LIMITE DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI

Si prevede, tramite sostituzione del co. 7 dell’art. 545 del CPC, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000. Inoltre, in maniera analoga a quanto attualmente previsto dal citato co. 7, la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai c. 3, 4 e 5 nonché dalle speciali norme di legge.

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 200

indennità per lavoratori dipendenti

Sono previste le seguenti disposizioni:

  • il riconoscimento dell’indennità una tantum di € 200 prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data del 18/05/2022 non abbiano beneficiato dell'esonero di cui al co. 121, art. 1, della L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps;
  • l’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del citato D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps fino alla data del 18/05/2022.

indennità A pensionati ed altri soggetti

Sono apportate modifiche alle seguenti disposizioni dell’art. 32 del D.L. 50/2022 (si riportano le sole modifiche o integrazioni):

co. 1

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

  • con decorrenza entro l’1/07/2022 (in luogo del 30/06/2022), e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000,
  • l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum di € 200.

co. 11

L'Inps, a domanda, eroga un’indennità una tantum di € 200 ai titolari di rapporti di co.co.co. di cui all'art. 409 del CPC e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18/05/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata. 

co. 12

L’indennità una tantum di € 200 è erogata in automatico da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'art. 96 del D.L. 18/2020, dall'art. 98 del D.L. 34/2020, dall'art. 12 del D.L. 104/2020, dagli art. 17, co. 1, e 17-bis, co. 3, del D.L. 137/2020, dall'art. 10, co. da 10 a 15, del D.L. 41/2021 e dall'art. 44 del D.L. 73/2021.

DECRETO AIUTI-TER

Il D.L. 144/2022 ha previsto la corresponsione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, di un’indennità una tantum di € 150 a favore dei lavoratori subordinati e soggetti assimilati (nonché per i professionisti).

CONTRIBUTO ACQUISTO DECODER

Viene innalzato fino ad un importo di € 50, per il 2022, il contributo per l’acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite.

CESSIONE BONUS EDILI

Vengono aggiunte le seguenti disposizioni all’art. 14 del D.L. 50/2022 che a sua volta interviene sull’art. 121 del DL Rilancio:

  • nuovo co. 1-bis.1:

-   integra il co. 6 dell’art. 121 del DL Rilancio al fine di chiarire che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo indebitamente fruito e dei relativi interessi è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;

-   inoltre, si prevede che tale limitazione di responsabilità si applichi esclusivamente ai crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, asseverazioni e attestazioni di cui agli artt. 119 e 121, co. 1-ter, del DL Rilancio;

  • nuovo co. 1-bis.2: prevede che,

-   per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura che sono sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege,

-   il cedente che coincide con il fornitore e che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, allo scopo di limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del co. 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave, i documenti richiesti ex lege.

DEFINIZIONE LITI TRIBUTARIE PENDENTI IN CASSAZIONE

Si interviene sull’art. 5 della L. 130/2022 (entrata in vigore il 16/09/2022) al fine di eliminare il limite temporale del 15/07/2022 per identificare le controversie tributarie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dal medesimo art. 5.

Nota: il Provv. 16/09/2022 dell’Agenzia Entrate ha approvato, unitamente alle istruzioni, il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata. La Risoluzione n. 50/2022 dell’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute.

Home Novità fiscali Novità fiscali - OTTOBRE 2022