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Novità fiscali - OTTOBRE 2015

09 Ottobre 2015

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Prelievi bancari non giustificati

Sentenza Corte Cassazione

n. 16948/2015

È legittima la presunzione di maggiori ricavi sui prelievi bancari non giustificati da parte di un imprenditore.

In mancanza di giustificazione, infatti, opera la presunzione in base alla quale la somma prelevata è stata utilizzata per l’acquisto “in nero” di fattori produttivi.

Indagini bancarie

Sentenza Corte Cassazione 15.9.2015, n. 18125

L’accertamento basato sui versamenti sospetti sul c/c bancario del contribuente è legittimo ancorché il conto sia cointestato con un familiare facoltoso. Grava sul contribuente provare la natura di ciascuna movimentazione.

Agevolazione prima casa e tardivo trasferimento residenza

Sentenza Corte Cassazione 16.9.2015, n. 18188

Si determina la decadenza delle agevolazioni “prima casa” anche qualora la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile sia trasferita con un ritardo esiguo (nel caso di specie, 7 giorni) rispetto alla scadenza del termine previsto dalla norma (18 mesi dall’acquisto).

Bonus riqualificazione

alberghi

FAQ Ministero Beni e attività culturali e turismo 24.9.2015

Sono stati forniti chiarimenti, in forma di FAQ, in merito al bonus riconosciuto alle strutture alberghiere per le spese 2014 di riqualificazione e accessibilità, il cui click-day” per l’invio delle richieste è fissato alle ore 10.00 del 12.10.2015.

In particolare è precisato che il bonus:

-   non spetta ai campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza, bed and breakfast, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze;

-   può essere richiesto soltanto dal soggetto identificabile come “impresa alberghiera” e pertanto in caso di affitto d’azienda lo stesso non può essere usufruito dall’impresa concedente.

Conservazione elettronica documenti fiscali

Risoluzione Agenzia Entrate 25.9.2015, n. 81/E

I contribuenti che, ai fini della fatturazione elettronica, si avvalgono di terzi, i quali provvedono all’invio dei documenti tramite il Sistema di Interscambio, alla gestione delle notifiche e alla conservazione sostitutiva, non devono comunicare all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA/9 – AA/7 il soggetto che si occupa della conservazione, posto che lo stesso non assume la veste di depositario delle scritture contabili. È quindi sufficiente la comunicazione tramite il mod. UNICO della conservazione con modalità elettronica di almeno un documento rilevante nell’anno di riferimento (codice “1” nell’apposito rigo del quadro RS).


COMMENTI

la comunicazione dei beni ai soci / familiari, DEI finanziamenti e delle capitalizzazioni per il 2014

Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti i rapporti tra i titolari / familiari e l’impresa individuale nonché i rapporti tra i soci / familiari e la società, di seguito esaminati.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI / FAMILIARI PER IL 2014

La concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di una società / ditta individuale ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:

  • per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
  • per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.

A tal fine, è previsto, in capo all’utilizzatore / concedente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).

SOGGETTI Obbligati alla comunicazione

La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall’utilizzatore.

Concedente  
  • imprenditore individuale
  • società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa
  • stabile organizzazione di società non residente
  • ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all’attività commerciale
 
 
 
Utilizzatore  
  • socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale
  • familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale
  • socio
  • familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell’imprenditore individuale
 
 
 

BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione in esame i beni dell’impresa, ossia beni strumentali, beni-merce, immobili patrimonio.

BENI esclusi dalla COMUNICAZIONE

La comunicazione non va effettuata relativamente a:

  • beni concessi in godimento a soci dipendenti / lavoratori autonomi, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR;
  • beni concessi in godimento ad amministratori.
  L’esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit;
  • beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico;
  • beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

Da quanto sopra, l’obbligo di comunicazione o meno è così sintetizzabile.

Concedente Utilizzatore Comunicazione Agenzia Entrate
Titolare ditta individuale Titolare                            NO
Familiare                            SI (*)
Snc Socio

                           NO

(tutti i soci sono amministratori)

Familiare del socio                            SI (*)
Sas Socio accomandatario                            NO
Socio accomandante                            SI (*)
Srl / spa Socio amministratore                            NO

Socio non amministratore

Familiare del socio

                           SI (*)
Socio dipendente

                           NO

(è tassato il fringe benefit)

(*) Ipotizzando che non sia richiesto alcun corrispettivo all’utilizzatore e che emerga un fringe benefit o che il corrispettivo richiesto all’utilizzatore sia inferiore al fringe benefit.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede per cui:

 

             

Così, per le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, società di persone e ditte individuali la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il:

30.10.2015

 

 

BENI A DEDUCIBILITà LIMITATA E TASSAZIONE PER TRASPARENZA

In presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti il cui reddito è imputato per trasparenza, per evitare il fenomeno della doppia imposizione, il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio / collaboratore familiare.

Individuazione del valore normale

Il valore normale del diritto di godimento di un’autovettura va individuato con la regola del c.d. “fringe benefit” in capo ai dipendenti.

Determinazione del reddito diverso

Il reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore dell’autovettura si considera conseguito alla data di maturazione ed è così determinato:

1. Individuazione del valore normale del diritto di godimento   “Tariffe ACI” pubblicate sulla G.U. per l’anno di riferimento
2. Individuazione dei costi indeducibili dell’autovettura concessa in godimento   Per il 2014, pari all’80% dei relativi costi (carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzioni e riparazioni, ecc.) e alla quota di ammortamento indeducibile
3. Individuazione del maggior reddito imputato al socio / collaboratore per effetto dell’indeducibilità dei costi dell’autovettura  

                                 X

   
4. Determinazione del reddito diverso da imputare al socio / collaboratore   utilizzatore  

In mancanza di corresponsione di una somma alla società / titolare, è pari alla seguente differenza:

       
 

valore del diritto di godimento        

(punto 1)

 
 

maggior reddito imputato per trasparenza

(punto 3)

 

  L’ammontare del reddito diverso imputabile all’utilizzatore del bene per il 2014 va riportato a rigo RL10 del mod. UNICO 2015 PF.

Comunicazione e reddito diverso

La comunicazione in esame va effettuata “qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento”. Di conseguenza, l’obbligo di invio non sussiste:

  • in mancanza di fringe benefit tassabile in capo all’utilizzatore;
  • nel caso in cui il fringe benefit sia azzerato, in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, per effetto dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio / collaboratore.

SANZIONI

In caso di omessa presentazione della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con dati incompleti / non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni in esame, ossia:

  • il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo;

ovvero

  • il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato;

è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065.

È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

LA COMUNICAZIONE dei finanziamenti e delle capitalizzazioni per il 2014

I soggetti esercenti un’attività d'impresa devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti / capitalizzazioni, concessi dai soci / familiari a favore della società / ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite la determinazione sintetica del reddito considerando qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società / ditta individuale.
  Il modello da utilizzare è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, ferma restando l’autonomia dei 2 obblighi per cui, in presenza di entrambi gli adempimenti, vanno compilati 2 distinti modelli.

Ambito soggettivo della comunicazione

La comunicazione in esame va effettuata esclusivamente da parte della società / impresa individuale (in contabilità ordinaria o semplificata) che ha ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.

Soggetti esonerati

Le istruzioni alla compilazione del modello specificano che l’obbligo in esame interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che semplificata “in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa”. In particolare:

imprese in contabilità ordinaria Tenute all’invio della comunicazione in ogni caso” (a prescindere, quindi, dalla presenza o meno del c/c dedicato).
imprese in contabilità semplificata Esonerate dall’adempimento in esame se non dispongono di un c/c dedicato all’attività.
  Si ritiene che l’esonero sussista anche qualora il c/c sia intestato ad altri soggetti (ad esempio, coniuge) ovvero utilizzato anche per esigenze personali / familiari.

L’esonero è riconosciuto, purché non sussista un “c/c dedicato”, ai soggetti che adottano:

  • il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
  • il regime contabile semplificato previsto dall’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;
  • il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Esclusioni soggettive

La comunicazione non va presentata per i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati da:

  • soci persone giuridiche (società / enti). L’adempimento in esame è infatti finalizzato all’accertamento in base al redditometro nei confronti delle persone fisiche;
  • familiari dei soci;
  • titolare dell’impresa familiare / individuale.

Esempio 1

La Grigi snc è costituita da 2 soci, Rossi e Gialli.

In data 30.4.2014, dal c/c della moglie del socio Rossi, è stato effettuato un versamento a favore della società, per un importo pari a € 15.000.

Relativamente a tale versamento la società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ambito OGGETTIVO Della COMUNICAZIONE

Nella comunicazione in esame vanno riportati:

  • i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti / capitalizzazioni per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600. Tale limite:

-  va riferito distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;

-va calcolato con riguardo all’ammontare complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso d’anno in capo al singolo socio / familiare dell’imprenditore.

  Ai fini del limite non rilevano né le restituzioni effettuate al socio / familiare dell’imprenditore né la rinuncia al credito vantato dal socio / familiare dell’imprenditore (non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore);
  • l’importo complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore;
  • la data di versamento. Quest’ultima corrisponde alla data di effettivo versamento. In caso di più finanziamenti o capitalizzazioni nella comunicazione va indicata la data dell’ultimo versamento.

Esclusioni oggettive

La comunicazione non va presentata in presenza di:

  • finanziamenti / capitalizzazioni di importo complessivo inferiore a € 3.600;
  • finanziamenti / capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
  • capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);
  • finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto).

Esempio 2

Il socio Celesti nel 2013 ha effettuato alla Gialli srl un finanziamento pari a € 17.000, per il quale lo stesso, nel mese di settembre 2014, ha rinunciato alla relativa restituzione.

La società non deve inviare la comunicazione riferita alla rinuncia.

Esempio 3

Il socio Amaranto, in data 16.1.2014, ha effettuato alla Rosi srl un finanziamento pari a € 12.000, per il quale lo stesso, nel mese di ottobre 2014, ha rinunciato alla relativa restituzione.

La società deve inviare la comunicazione al fine di evidenziare il finanziamento ricevuto dal socio (€ 12.000).

  • restituzioni di finanziamenti.

Esempio 4

Il socio Verdi nel 2011 ha effettuato alla Blu srl un finanziamento infruttifero pari a € 60.000. La società, in data 7.6.2014, ha restituito parte del predetto finanziamento per un importo di € 15.000.

Trattandosi di restituzione di un finanziamento, la società non è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate la movimentazione di denaro intervenuta nel 2014.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Analogamente alla comunicazione dei beni ai soci / familiari il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede.

Così, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il:

30.10.2015

 

 

SANZIONI

In caso di omessa / tardiva / incompleta / inesatta comunicazione:

  • non è prevista espressamente una specifica sanzione;
  • non sono applicabili le sanzioni previste per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari dell’impresa.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata di inizio 2014, trattandosi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, è applicabile la sanzione da € 206 a € 5.164, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (da € 103 a € 2.582).

La violazione è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.