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Novità fiscali - OTTOBRE 2021

25 Ottobre 2021

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

 

STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 5.000 - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

DECRETO SOSTEGNI

L’art. 4 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto l’annullamento automatico dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010, che, alla data del 23/03/2021, hanno importo residuo fino a € 5.000 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Debiti oggetto di stralcio: sono compresi anche quelli presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE:

  • persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a € 30.000.

ULTERIORI ASPETTI

Attuazione

le modalità e date dell’annullamento dei debiti sono stabilite con decreto del MEF

Somme già versate

restano acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento

Termini sospesi

fino alla data stabilita dal citato D.M.

  • è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010
  • e sono sospesi i relativi termini di prescrizione

Carichi esclusi

sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE;
  • l’IVA riscossa all’importazione;
  • i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

DECRETO MEF 14/07/2021

Il D.M. 14/07/2021 ha stabilito i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a € 5.000 risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra l’1/01/2000 e il 31/12/2010.

Nota: gli aspetti di seguito evidenziati sono stati ribaditi con ulteriori specifiche dalla Circolare n. 11/2021 dell’Agenzia.

Entro il 20/08/2021 l'agente della riscossione invia all’Agenzia Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23/03/2021,

  • delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche
  • aventi uno o più debiti di importo residuo, alla suddetta data del 23/03/2021,

ü  fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per tardiva iscrizione a ruolo e sanzioni,

ü  risultanti dai singoli carichi affidati dall’1/01/2000 al 31/12/2010, ad eccezione di quelli esclusi.

Entro il 30/09/2021 l'Agenzia Entrate, al fine di permettere all'agente della riscossione l’individuazione dei soggetti per i quali non ricorrono i relativi requisiti reddituali, restituisce all’agente della riscossione l'elenco dei codici fiscali,

  • segnalando, tra quelli inclusi, quelli riguardanti i soggetti che,
  • sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati alla data del 14/07/2021, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti per i quali non si procede all’annullamento dei debiti nonostante ricorrano per gli stessi le relative condizioni per lo stralcio.

ANNULLAMENTO DEI DEBITI (con le ulteriori specifiche rese dalla Circolare n. 11/2021 dell’Agenzia):

  • è effettuato alla data del 31/10/2021 con riguardo ai soggetti i cui C.F. non sono segnalati dall'Agenzia Entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31/10/2021.

Nota: la C.M. 11/2021 specifica che l’agente della riscossione provvede autonomamente allo Stralcio senza l’invio di alcuna comunicazione al contribuente, il quale può, tuttavia, verificare l’avvenuto annullamento dei debiti consultando la propria situazione debitoria che è richiedibile con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

  • in caso di coobbligazione: l’annullamento non opera se il C.F. di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati all’Agenzia Entrate,

DISCARICO CONSEGUENTE ALL’ANNULLAMENTO ED ELIMINAZIONE DALLE SCRITTURE CONTABILI

  • adempimento dell’agente della riscossione: a tal fine, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30/11/2021, l'elenco delle quote annullate;
  • non operatività del discarico: il discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti reddituali e temporale, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall'annullamento; l’errato inserimento di tali quote può essere rilevato dall'ente creditore entro i 6 mesi dalla data di ricezione dell’elenco.

Nota: entro il 15/11/2021 l'agente della riscossione presenta al MEF la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle e di quelle per le procedure esecutive.

CIRCOLARE N. 11/2021 AGENZIA ENTRATE

La Circolare n. 11/2021 dell’Agenzia fornisce i chiarimenti relativi ai seguenti aspetti:

  • i debiti che possono formare oggetto di annullamento;
  • i contribuenti che possono beneficiare della misura;
  • le tempistiche.

DEBITI OGGETTO DI STRALCIO

I debiti oggetto di annullamento automatico, come risultante dal disposto dell’art. 4 del Decreto Sostegni,

  • sono quelli di importo residuo alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per tardiva iscrizione a ruolo e sanzioni,
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010.

Nota: la disposizione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione

ü  da qualsiasi ente creditore, pubblico e privato, che abbia ricorso all’uso del sistema di riscossione a mezzo ruolo,

ü  fatti salvi i debiti espressamente esclusi.

DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 5.000

  • calcolo: i debiti si calcolano tenendo conto del capitale, degli interessi per tardiva iscrizione a ruolo e delle sanzioni;
  • esclusioni: sono esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

LIMITE DI € 5.000

  • determinazione: avviene in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella e non con riguardo all’importo complessivo della stessa;
  • pluralità di carichi iscritti a ruolo: in tal caso, rileva l’importo di ciascuno;
  • i singoli carichi non superiori a € 5.000 possono beneficiare tutti dell’annullamento; è possibile che nell’ambito della stessa cartella vi siano carichi rientranti nell’ambito della misura, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di € 5.000, e carichi esclusi in quanto sono di importo residuo superiore alla soglia.

Carico: per tale si intende la singola voce che compone il debito del contribuente.

AMBITO APPLICATIVO DELLO STRALCIO

Lo stralcio si applica anche con riguardo ai debiti rientranti nelle seguenti definizioni agevolate:

Rottamazione-ter

D.L. 119/2018, art. 3

Relativa ai carichi affidati nel periodo compreso tra l’1/01/2000 e il 31/12/2017. Tale definizione ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ex art. 30, co. 1, del DPR 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, co. 1, del D.lgs. 46/1999.

Saldo e Stralcio

Legge di bilancio 2019, art. 1,

co. 184-198

La misura ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati tra l’1/01/2000 e il 31/12/2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in base alle percentuali ivi previste in funzione dell’ISEE.

Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi

D.L. 34/2019, art. 16-bis

Tale disposizione ha riaperto i termini per aderire:

  • alla rottamazione-ter;
  • al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica.

Lo stralcio non si applica con riguardo a:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;
  • IVA riscossa all’importazione.

ASPETTO TEMPORALE: sotto tale aspetto, poiché la normativa fa riferimento a debiti di importo residuo alla data del 23/03/2021

  • ne deriva che rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a € 5.000,
  • ma che, per es., a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla suddetta data risultino al di sotto di detta soglia.

INDIVIDUAZIONE DEI CARICHI DEFINIBILI: a tal fine, occorre riferirsi

  • alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione, ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi a quest’ultimo e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’ente creditore,
  • non alla data di notifica della cartella.

Dal combinato disposto delle disposizioni di cui al DL Sostegni e al D.M. 14/07/2021 emerge che, fino al 31/10/2021 (che è la data prevista per l’annullamento dei debiti), per i debiti rientranti nell’ambito applicativo dello Stralcio sono sospesi

  • le attività di riscossione;
  • i relativi termini di prescrizione.

Nota: non possono formare oggetto di rimborso le somme pagate anteriormente all’annullamento automatico.

SERVIZIO WEB dELL’AE-R

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha predisposto l’apposito servizio web

  • che consente di verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio
  • siano presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010

ü  rientranti tra quelli di importo residuo fino a € 5.000, calcolato alla data del 23/03/2021,

ü  per i quali è stato previsto l’annullamento.

Per procedere alla verifica, occorre cliccare sulla schermata di seguito indicata presente nel sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione e indicare i dati richiesti.

Per reperire i dati relativi al numero e alla data della Comunicazione si rinvia alla schermata che segue

CONTROLLO DEL PIANO DI PAGAMENTO (effettuato tramite il suddetto servizio): se dallo stesso emergesse la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento

  • e il contribuente avesse conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a € 30.000 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2019 per l’individuazione del reddito imponibile),
  • è altresì possibile, tramite il medesimo servizio, procedere autonomamente alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

ambito soggettivo e limiti di reddito

I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi a:

  • persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.

PERSONE FISICHE

Il documento in esame ricorda che:

  • in generale, per le persone fisiche il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
  • quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,

ü  per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, solo ai fini della verifica di detto limite reddituale,

ü  il reddito complessivo tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione relativa all’ACE (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).

Nota: per le persone fisiche si applicano le suddette regole adottate per la determinazione del reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali (indicato nella col. 1 del rigo RN1), il quale è dato dalla seguente formula:

RN1, col. 5 (Reddito complessivo) + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10, col. 6 + LM38, col. 1.

Tuttavia, viene evidenziato che la disposizione relativa alla misura agevolativa in esame

  • fa riferimento, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso alla stessa,
  • al reddito imponibile che considera il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili.

Pertanto, ai fini di quanto sopra

  • e non al reddito complessivo i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario;
  • non si somma l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE stando il richiamo al reddito imponibile.

Nota: ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio si considera il campo RN4 (Reddito imponibile) e non il campo RN1 col. 5 (Reddito complessivo).

MOD. 730/2020 E MOD. REDDITI 2020: per tali modelli si considera la somma dei seguenti redditi

  • reddito imponibile Irpef;
  • reddito assoggettato alla cedolare secca;
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario.

REDDITO

MOD.

RIGO DICHIARAZIONE

imponibile Irpef

REDDITI

730

assoggettato alla cedolare secca

REDDITI

Somma dei seguenti righi: RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10, col. 6


730

da regime forfetario

REDDITI

Legge di stabilità 2015, art. 1, co. 75: quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

Nota: si considerano le CU 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia Entrate alla data del 14/07/2021 che è la data di emanazione del decreto del MEF.

DICHIARAZIONI NON CONSIDERATE

Non vengono prese in considerazione le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure i soli quadri RM, RT, RW, RX, AC e RV, rigo 9 (add.com.) e rigo 17 (acconto add.com.).

Nota: si considera l’ultima dichiarazione pervenuta nel caso di presenza per lo stesso soggetto sia di dichiarazioni Mod. 730 sia di dichiarazioni mod. Redditi PF (con quadri significativi).

RILEVANZA DELLE CU: è prevista solo in mancanza di un modello dichiarativo valido

per i redditi di lavoro dipendente

  • si considerano tutte le CU valide (non annullate o sostituite) presentate da uno o più sostituti per il soggetto percipiente in cui siano valorizzati i campi reddituali di interesse (non si considerano le CU relative a redditi percepiti dal soggetto in qualità di erede);
  • si considera l’ultima CU pervenuta nel caso in cui vi siano più CU emesse dallo stesso sostituto per lo stesso percipiente;
  • in caso di CU relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall’ultimo sostituto d’imposta, il calcolo del reddito da lavoro dipendente avviene sommando gli importi dei redditi riportati nelle CU, sottraendo dagli stessi l’ammontare conguagliato;

per i redditi di lavoro autonomo

  • si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente;
  • il calcolo del reddito da lavoro autonomo avviene sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Per tali soggetti, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, si fa riferimento

  • ai modelli Redditi SC (Società di capitali), SP (Società di persone) ed ENC (Enti non commerciali)
  • nel cui frontespizio sia indicato un periodo d’imposta comprendente la data del 31/12/2019.

DICHIARAZIONE DA CONSIDERARE AI FINI DELLO STRALCIO: in caso di

  • dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali: si considera la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2019;
  • dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato: si considera la sola dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il Mod. Redditi SC.