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Novità fiscali - SETTEMBRE 2021

08 Settembre 2021

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI – CHIARIMENTI INPS

La Circ. Inps n. 124/2021 ha fornito i chiarimenti in merito all’esonero contributivo, previsto dalla Legge di bilancio 2021, per lavoratori autonomi e professionisti. Il D.M. 17/05/2021 del MLPS ha definito i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione. I termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il beneficio in esame sono i seguenti:

  • autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps: entro il 30/09/2021 (il termine originario previsto da detto decreto era stabilito al 31/07/2021; l’Inps, con il Mess. n. 2761, ha differito il termine al 30/09/2021);
  • professionisti iscritti alle Casse di previdenza: entro il 31/10/2021.

Inoltre, l’Istituto, con il Mess. n. 2909/2021, ha comunicato il termine e le modalità di presentazione dell’istanza di esonero.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

La L. 178/2020 ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione di € 2.500 milioni per il 2021 (di cui, in base al D.M. 17/05/2021, € 1.500 milioni destinata agli iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e la restante quota agli iscritti alle Casse professionali),

è destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai D.lgs. 509/1994 e 103/1996,

è che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Nota: sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail (il Decreto 17/05/2021 specifica che sono esclusi dall’esonero i contributi integrativi e i premi e contributi dovuti all’Inail).

DISPOSIZIONI PREVISTE

D.L. 41/2021

(c.d. Decreto Sostegni)

Ha previsto, in aggiunta all’incremento della dotazione del suddetto Fondo, che

  • il beneficio è concesso ai sensi, nei limiti e alle condizioni, di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato";
  • l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

D.L. 73/2021

(c.d. Decreto Sostegni-bis)

Ha previsto quanto segue:

  • ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dall’1/11/2021;
  • a tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021;
  • resta fermo il recupero degli importi fruiti come esonero in quanto non spettanti.

I criteri e modalità di concessione dell’esonero sono stati stabiliti con il D.M. 17/05/2021 di cui si tralasciano le relative disposizioni in quanto le stesse, con riguardo ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali Inps, che saranno trattate nel presente lavoro, sono state oggetto di approfondimenti e chiarimenti ad opera della Circ. Inps n. 124/2021 di cui si evidenziano i relativi aspetti.

CIRCOLARE INPS N. 124/2021

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESONERO

Sono beneficiari dell’esonero contributivo i soggetti di seguito indicati che risultino iscritti alle:

Gestioni speciali dell’AGO: Gestioni autonome degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Gestione separata Inps e che dichiarano redditi di lavoro autonomo

Gestione separata Inps, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione

Casse professioni autonome di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996

Casse professioni autonome di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

REQUISITI PER GLI ISCRITTI ALL’INPS

L’esonero per gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31/12/2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data dell’1/01/2021.

ESONERO - DESTINATARI ED ESCLUSI

destinatari

soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale

esclusi

  • soggetti che abbiano avviato l’attività dall’1/01/2021 compreso;
  • gli IAP iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda.

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI

riduzione del fatturato

  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; tale requisito non rileva per i soggetti iscritti durante l’anno 2020 e con inizio attività nello stesso anno;
  • svolgimento da parte del beneficiario dell’esonero dell’attività in più studi professionali o in più società: in tal caso, il requisito dovrà essere verificato sul C.F. dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività;
  • esercizio da parte del beneficiario dell’esonero di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società: in tal caso, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

reddito percepito

  • aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000;
  • soggetti iscritti alle Gestioni Inps degli artigiani e commercianti e alla Gestione separata: il reddito è individuato in quello imponibile dichiarato nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi, inviata entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero;
  • soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, inclusi i redditi derivanti dalle attività agricole connesse;

DURC

  • possesso della regolarità contributiva verificato attraverso il DURC ex D.M. 30/01/2015;
  • verifica del possesso della regolarità contributiva: verrà effettuata con riguardo al C.F. del titolare/professionista richiedente l’esonero.

No lavoro subordinato

non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.

No pensione diretta

non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, di cui ai D.lgs. 509/1994 e 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle stesse finalità di detto assegno.

Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti, l’assenza di situazioni di incompatibilità, di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori e di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla Sez. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

PROFESSIONISTI ED OPERATORI EX L. 3/2018:

  • personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla L. 3/2018 iscritto alla Gestione separata: per essi non è richiesta la sussistenza di tali requisiti;
  • professionisti e gli operatori di cui alla L. 3/2018 in quiescenza: il beneficio è previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 ai sensi dell’art. 2-bis, co. 5, del DL Cura Italia, e il cui reddito è prodotto ex art. 53 del TUIR e dichiarato nella Sez. II del Quadro RR della dichiarazione dei redditi;
  • soggetti esclusi: quelli il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto dal committente.

PRECISAZIONI RELATIVE AI REQUISITI

  • Requisiti della riduzione del fatturato o corrispettivi e del reddito percepito:

ü  per gli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti e per i lavoratori autonomi in agricoltura, il possesso di tali requisiti è verificato in capo al titolare della posizione aziendale;

ü  ai soggetti che hanno avviato nel 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata non si applica il requisito relativo al calo del fatturato o dei corrispettivi.

  • Requisiti relativi alla non titolarità di rapporto di lavoro subordinato o di pensione diretta (fatto salvo le eccezioni evidenziate nella tabella sopra riportata)

ü  sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e vanno mantenuti durante l’intero periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021);

ü  non titolarità di contratto di lavoro subordinato: l’esonero non spetterà per i mesi in cui risulti attivo un rapporto di lavoro subordinato;

ü  non titolarità di pensione diretta: il richiedente titolare della posizione aziendale non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata Inps, degli enti di previdenza di cui ai D.lgs. 509/1994 e 103/1996;

ü  ulteriori trattamenti previdenziali ritenuti incompatibili con tale misura:

-   assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di D.lgs. 148/2015;

-   assegno di esodo di cui all’art. 4 della L. 92/2012;

-   indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al D.lgs. 207/1996;

-   assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;

-   rendite facoltative e APE sociale.

ü  trattamenti compatibili con l’esonero:

-   assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 e quello erogato dagli enti ex D.lgs. 509/1994 e 103/1996;

-   rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL

-   assegni e pensioni sociali.

MISURA DELL’ESONERO

Il D.M. 17/05/2021 ha previsto quanto segue:

  • l’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista;
  • l’esonero è riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa previsti pari ad € 1.500 milioni; il superamento di detto limite comporta la riduzione dell’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari; la riduzione avverrà in relazione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile, calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

Nota: in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazione di lavoro subordinato o pensionistica.

GESTIONI INPS DEGLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31/12/2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni previste dalla normativa e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

CONTRIBUZIONE INCLUSA ED ESCLUSA DALL’ESONERO

esonero

Sono comprese nell’esonero la I, II e III rata della tariffazione 2021, a condizione che il termine di pagamento abbia scadenza entro il 31/12/2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021.

non esonero

  • contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31/12/2021;
  • importi, pur compresi in detta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.

Nota: l’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel nucleo aziendale all’1/01/2021.

Riconoscimento dell’esonero per ciascun lavoratore e collaboratore familiare: è previsto nel limite massimo individuale di € 3.000, riparametrato e applicato su base mensile.

Commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale:

  • l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31/12/2021, calcolati ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 233/1990, nel limite individuale massimo di € 3.000;
  • il reddito da utilizzare quale base imponibile per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato nella Sez. I del Quadro RR della dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020.

GESTIONE INPS DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza dello stesso anno con scadenza dei versamenti entro il 31/12/2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni previste dalla normativa e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

CONTRIBUZIONE INCLUSA ED ESCLUSA DALL’ESONERO

esonero

Sono comprese nell’esonero la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31/12/2021, limitatamente alla contribuzione di competenza del 2021.

non esonero

  • contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16/01/2022, in quanto successiva al 31/12/2021;
  • importi, pur compresi in detta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.

Nota: l’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riguardo ai lavoratori attivi del nucleo aziendale alla data dell’1/01/2021.

Riconoscimento dell’esonero per ciascun lavoratore e coadiuvante familiare: è previsto nel limite massimo individuale di € 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

GESTIONE SEPARATA INPS

Per i lavoratori iscritti:

  • in via esclusiva alla Gestione separata e che dichiarano redditi da lavoro autonomo, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%;
  • ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24%.

Nota: pertanto, sono esclusi i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.

Per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o di pensione diretta l’esonero non spetterà nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che dà titolo all’esonero.

Contributi oggetto di esonero: sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2021 in scadenza in tale anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2020 – 1° e 2° acconto – nel limite massimo individuale di € 3.000.

Reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta: è quello indicato nella Sez. II del Quadro RR della dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020 esposto con il codice 11.

Le stesse disposizioni si applicano ai professionisti e ad altri operatori di cui alla L. 3/2018 in quiescenza, a cui sia stato conferito, nel corso del 2020, l’incarico di cui all’art. 2-bis, co. 5, del DL Cura Italia e che sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata e alla presentazione del Quadro RR della dichiarazione fiscale. Il beneficio non si applica ai soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad es., i co.co.co.).

domanda di esonero

Per la domanda di esonero, da presentarsi entro il 30/09/2021 tramite i canali telematici resi disponibili sul sito dell’Inps accedendo nel proprio cassetto previdenziale, si utilizzeranno i modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS.

Nota: l’esonero deve richiedersi ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

PERCORSI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

CREDENZIALI DI ACCESSO:

  • PIN
  • SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

ULTERIORI ASPETTI:

  • i beneficiari, tramite il cassetto previdenziale, potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza;
  • insufficienza delle risorse stanziate sul totale delle richieste avanzate: in tal caso, l’Inps autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari;
  • comunicazione dell’importo residuo da versare: ai contribuenti, la cui domanda ha avuto esito positivo, verrà comunicato l’eventuale importo residuo da versare.

INDICAZIONI OPERATIVE

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno dopo il 6/08/2021, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili.

Nota: la contribuzione già versata oggetto di esonero potrà richiedersi a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’Inps entro il 31/12/2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante.

L’Inps effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti previsti.

PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA CONTRIBUTIVA:

  • ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato eccedente l’importo dell’esonero: in tal caso, il contribuente dovrà pagare, senza sanzioni e interessi, la differenza contributiva entro il termine di 30 gg dalla comunicazione;
  • cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30/09/2021 o comunicate successivamente a tale data: in tal caso, l’Inps rideterminerà l’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà pagare la differenza contributiva, senza sanzioni e interessi, entro il termine di 30 gg dalla comunicazione.

Inoltre, quando saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per tutto il 2021, l’Inps rideterminerà l’ammontare dell’esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo dell’esonero. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.

ASPETTI DICHIARATIVI: i beneficiari dell’esonero, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti dichiareranno nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi i contributi oggetto di esonero.

MESSAGGIO INPS N. 2909/2021

L’Inps, con il messaggio n. 2909/2021, ha reso noto che la presentazione della domanda di esonero, il cui termine ultimo è stabilito al 30/09/2021 (come già evidenziato dallo stesso Istituto nella Circ. n. 124/2021 e nel Mess. n. 2761/2021) avverrà a partire dal 25/08/2021, tramite i distinti modelli resi disponibili dall’Istituto per ogni Gestione.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI ESONERO: può essere presentata all’Inps dai soggetti che risultino iscritti

  • alle Gestioni speciali dell’AGO: Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata e che dichiarano redditi di lavoro autonomo;
  • alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari ex L. 3/2018, già collocati in pensione.

Esonero: va richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

  • si utilizzano i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito dell’Inps, accedendo al Cassetto previdenziale;
  • i percorsi per presentare la domanda sono i seguenti:

ü  Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

ü  Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

ü  Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti: è tenuto a presentare l’istanza per ogni posizione aziendale nel caso in cui, nel corso del 2021, abbia cambiato numero di posizione aziendale all’interno della stessa Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della stessa attività aziendale.

CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO

  • PIN rilasciato dall’INPS (l’Istituto non rilascia più nuovi PIN dall’1/10/2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE: il richiedente dovrà dichiarare nel modulo di presentazione della domanda, in aggiunta al possesso dei requisiti e all’assenza delle cause di incompatibilità, di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla Sez. 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia".