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Novità fiscali - APRILE 2021

26 Aprile 2021

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

DECRETO SOSTEGNI

Si illustrano le principali misure previste dal D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)

contributo a fondo perduto

Viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto

è a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte/professione o producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,

è ad eccezione degli enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione, e dei soggetti

  • la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021;
  • che hanno attivato la partita IVA dopo la suddetta data.

Destinatari

Soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti/stabiliti in Italia.

Esclusioni

I seguenti soggetti non possono presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo:

  • soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 23/03/2021;
  • soggetti che hanno avviato l’attività dal 24/03/2021.

Requisiti

  • Primo requisito: conseguimento nell’anno 2019 di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a € 10 milioni (in caso di svolgimento di più attività, tale limite riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate);
  • Secondo requisito: è richiesta la presenza di uno dei requisiti di seguito indicati:

ü  importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;

ü  attivazione della partita Iva dall’1/01/2019.

  • Determinazione degli importi: si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

Calcolo del fatturato e corrispettivi 2019 e 2020

  • si considerano tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, relative a operazioni effettuate in data compresa tra l’1/01 e il 31/12, incluse le note di variazione;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate: considerano l’importo totale dei corrispettivi, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate tra l’1/01 e il 31/12, sia per i corrispettivi inviati in via telematica sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • ventilazione dei corrispettivi o regime del margine: poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola con riferimento al 2019 e al 2020;
  • esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva (ad es. cessioni di tabacchi): considerano anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra l’1/01 e il 31/12.

Misura del contributo

È determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l’analogo importo del 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1/01/2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

ULTERIORI ASPETTI RELATIVI AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Importo

Non può essere superare € 150.000 ed è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Aspetti reddituali

  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi di reddito ex artt. 61 e 109 del TUIR.

Utilizzo alternativo

  • in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia;
  • ai fini della compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010, delle L. 388/2000 e L. 244/2007.

Ottenimento

  • istanza: gli interessati presentano, anche tramite intermediario delegato al cassetto fiscale, in via telematica un’istanza all'Agenzia Entrate;
  • termini: l'istanza va presentata entro 60 gg dalla data di avvio della procedura telematica per la sua presentazione.

Disposizioni applicabili

Si applicano, in quanto compatibili, quelle previste dall’art. 25, co. 9-14, del DL Rilancio, con riguardo alle modalità di erogazione, regime sanzionatorio e controllo.

Il Provv. 23/03/2021 dell’Agenzia ha definito il contenuto informativo e le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Termini di presentazione: l’istanza va inviata all’Agenzia a partire dal 30/03/2021 e fino al 28/05/2021.

Il Provv. 29/03/2021 ha chiarito, tramite modifica apportata al Provv. 23/03/2021, che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall’1/01/2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

disposizioni sulla riscossione

Si riepilogano le misure introdotte in materia di riscossione nel periodo di emergenza sanitaria:

è Sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione.

periodo

Dall’8/03/2020 al 30/04/2021 (per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21/02/2020).

ripresa

I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione vanno effettuati entro il 31/05/2021.

annotazioni

Può essere richiesto il rateizzo; per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzo va presentata entro il 31/05/2021.

è Termini di pagamento delle rate 2020 e 2021 relative alle definizioni agevolate (“Rottamazione-ter, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione risorse proprie UE”).

destinatari

Contribuenti in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate scadute nel 2019.

periodo

Tutte le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 dei suddetti istituti.

ripresa

I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno effettuarsi entro il 31/07/2021. Il termine ultimo per le rate 2021 è il 30/11/2021 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

annotazioni

Per entrambe le scadenze di pagamento è prevista la tolleranza di 5 giorni.

è Sospensione dell’attività di notifica di cartelle e altri atti della riscossione.

periodo

Dall’8/03/2020 al 30/04/2021

ripresa

Dall’1/05/2021

annotazioni

La sospensione è prevista anche per le notifiche a mezzo PEC.

è Sospensione delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive.

periodo

Dall’8/03/2020 al 30/04/2021

ripresa

  • dall’1/05/2021 per le cartelle o avvisi scaduti anteriormente all’inizio del periodo di sospensione;
  • dall’1/06/2021 per le cartelle o avvisi con termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (8/03/2020 - 30/04/2021)

annotazioni

Per evitare l’attivazione delle procedure è possibile presentare istanza di rateizzo prima del termine del periodo di sospensione.

è Sospensione dei pignoramenti degli stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.

periodo

Dal 19/05/2020 al 30/04/2021

annotazioni

  • dal 19/05/2020 al 30/04/2021, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice;
  • a decorrere dall’1/05/2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.

è Sospensione delle verifiche di inadempienza per i pagamenti delle PP.AA. superiori a € 5.000.

periodo

Dall’8/03/2020 al 30/04/2021 (per i soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21/02/2020).

annotazioni

  • nel periodo di sospensione le PP.AA. o le società a prevalente partecipazione pubblica possono effettuare i pagamenti senza verificare la presenza di debiti scaduti, di importo superiore a € 5.000, intestati al beneficiario;
  • a decorrere dall’1/05/2021 riprenderanno ad operare gli obblighi per le PP.AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare le preventive verifiche di inadempienza prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.

è Termini di decadenza previsti per i provvedimenti di rateizzo di cartelle e altri atti della riscossione.

periodo

Piani di dilazione in essere all’8/03/2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31/12/2021.

annotazioni

  • decadenza dal rateizzo: si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, al posto di 5 ordinariamente previste;
  • richieste di rateizzo presentate dall’1/01/2022: si applicherà il regime ordinario di decadenza (5 rate).

è Aumento della soglia di debito per le rateizzazioni ordinarie.

annotazioni

  • viene elevata da € 60.000 a € 100.000 la soglia per richiedere il rateizzo fino a 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà;
  • la disposizione riguarda le richieste di rateizzo presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021;

è Agevolazioni per accedere di nuovo al rateizzo per debiti già decaduti da precedenti rateizzi.

annotazioni

  • riguarda i debiti
  • è possibile di presentare istanza di rateizzazione per ottenere un nuovo piano di dilazione dei debiti decaduti da precedenti dilazioni senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano;
  • la disposizione riguarda le richieste di rateizzo presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021.

è Rateizzo dei debiti decaduti dal beneficio delle definizioni agevolate.

destinatari

Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate.

periodo

Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate del piano.

annotazioni

  • Richiesta di rateizzo: è possibile anche per i debiti per i quali si è decaduti dai benefici di una definizione agevolata (Rottamazioni prima, bis e ter, Saldo e stralcio e Rottamazione risorse UE);
  • “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” o “Rottamazione delle risorse proprie UE”: il provvedimento riguarda solo i debiti per i quali si è decaduti dalla misura agevolativa per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate da pagare nell’anno 2019.

è Estinzione delle procedure esecutive con il pagamento della prima rata di un piano di rateizzo.

destinatari

Contribuenti con procedure esecutive in corso nel 2020.

periodo

Richieste di rateizzo presentate dal 30/11/2020.

annotazioni

  • pagamento della 1° rata di un piano di dilazione concesso per richieste di rateizzo presentate a decorrere dalla suddetta data: comporta l’estinzione di procedure esecutive in precedenza attivate per i debiti oggetto della dilazione;
  • condizione per il perfezionamento dell’estinzione: occorre che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

è Stralcio dei debiti fino a € 5.000: viene previsto l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate.

destinatari

  • persone fisiche che hanno percepito, nell'anno 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a € 30.000.

attuazione

Le modalità e date dell’annullamento dei debiti sono stabilite con decreto del MEF.

somme già versate

Restano acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

termini sospesi

Fino alla data stabilita dal citato D.M. è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23/03/2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

carichi esclusi

Sono esclusi dall’annullamento:

  • le risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
     

precompilata iva

L’avvio sperimentale del processo di predisposizione da parte dell’Agenzia delle bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica dell’IVA è rinviato alle operazioni IVA effettuate dall’1/07/2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dall’1/01/2022 l’Agenzia mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

definizione agevolata avvisi bonari

Si consente agli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria la possibilità di definire in via agevolata

  • le somme dovute a seguito del controllo automatizzato
  • in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2017 e al 31/12/2018.

DESTINATARI E LORO INDIVIDUAZIONE:

  • destinatari: soggetti con partita IVA attiva alla data del 23/03/2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno precedente;
  • individuazione dei soggetti: l'Agenzia Entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia agli stessi, insieme alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

ULTERIORI ASPETTI

Perfezionamento della definizione

Avviene con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Versamenti

  • sono effettuati in base ai termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici;
  • in caso di omesso pagamento, totale o parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Somme già versate

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in esame, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite, non sono rimborsabili e non utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Notifica cartelle

I termini di decadenza per la notifica delle cartelle sono prorogati di 1 anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Attuazione

Si rinvia ad uno o più Provv. dell’Agenzia l’adozione di ulteriori disposizioni attuative.

proroghe e differimenti

Viene prevista la proroga o differimento delle seguenti disposizioni:

  • proroga fino al 30/04/2021 della sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo;
  • proroga fino al 31/01/2022 del termine finale della sospensione disposta dal DL Cura Italia per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o dell’iscrizione ad albi ed ordini professionali, emanati dalle D.R. dell’Agenzia;
  • differimento di un anno della decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia Entrate dal Codice della crisi d’impresa, la cui decorrenza è fissata con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al 1° trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del medesimo Codice, differita all’1/09/2021 dal DL Liquidità;
  • imposta sui servizi digitali:

ü  viene disposta la proroga al 16/05 di ciascun anno del versamento dell’imposta e al 30/06 di ciascun anno della presentazione della dichiarazione annuale;

ü  inoltre, in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16/05/2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30/06/2021.

  • processo di conservazione digitale dei documenti tributari di cui al D.M. 17/06/2014: lo stesso, con riguardo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i 3 mesi successivi al termine di cui al co. 4-ter, art. 7, D.L. 357/1994;
  • altri adempimenti:

ADEMPIMENTO

SCADENZE 2021

ante modifica

post modifica

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)

16 marzo

31 marzo

Invio telematico all’Agenzia della CU

Consegna della CU ai percipienti

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

30 aprile

10 maggio

indennità

DESTINATARI DELL’INDENNITÁ E RELATIVE CONDIZIONI

Beneficiari indennità

È erogata una tantum un’ulteriore indennità di € 2.400 ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL Ristori.

Dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (*)

  • è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il 23/03/2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI alla data del 23/03/2021;
  • la medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, nel rispetto delle medesime condizioni previste nel punto precedente;

Altri lavoratori autonomi e dipendenti (*)

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato o ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, o titolari di pensione:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il 23/03/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il 23/03/2021;
  • lavoratori autonomi, senza partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il 23/03/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 del C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 24/03/2021; gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23/03/2021 alla Gestione Separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • venditori a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dall’attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata alla data del 23/03/2021.

Dipendenti a termine del settore turismo e stabilimenti termali (*)

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il 23/03/2021 di uno/più contratti di lavoro a tempo determinato nel suddetto settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno/più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • non titolarità, alla data del 23/03/2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello spettacolo (*)

Viene previsto il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di € 2.400 in favore dei lavoratori iscritti al FPLS:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1/01/2019 al 23/03/2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a € 75.000 e non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità ex art. 16 del D.lgs. 81/2015;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1/01/2019 al 23/03/2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a € 35.000.

(*) Tali soggetti presentano all’INPS in via telematica la domanda per l’indennità entro il 30/04/2021.

ASPETTI COMUNI ALLE INDENNITÁ

Aspetti reddituali

Non concorrono alla formazione del reddito

Divieto di cumulo

Non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l'assegno di invalidità ex L. 222/1984.

Erogazione

Provvede l’Inps nel limite di spesa di € 897,6 milioni per il 2021.

INDENNITA’ PER I LAVORATORI SPORTIVI

Viene prevista l’erogazione dalla società Sport e Salute, nel limite di spesa di € 350 mln per il 2021,

è di un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla lett. m), co. 1, art. 67, del TUIR,

è i quali, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

ASPETTI RELATIVI ALL’INDENNITÁ

Ammontare

L’importo dell’indennità è determinato come segue:

  • ai soggetti che, nell'anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura

ü  superiore a € 10.000 annui: spetta la somma di € 3.600;

ü  compresa tra € 4.000 e € 10.000 annui: spetta la somma di € 2.400;

ü  inferiore a € 4.000 annui: spetta la somma di € 1.200.

Aspetti reddituali

Non concorre alla formazione del reddito

Esclusioni

Non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL Cura Italia, così come prorogate e integrate dai DD.LL. Rilancio, Agosto, Ristori e quello in esame.

Altri aspetti

Redditi da lavoro che escludono il diritto a percepire l'indennità:

  • redditi da lavoro autonomo (di cui all’art. 53 del TUIR),
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR),
  • pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati,

con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.

Erogazione dell’indennità

A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza sanitaria anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30/12/2020 e non rinnovati.

     

enti del terzo settore

Viene disposta la proroga al 31/05/2021 del termine per la modifica da parte degli enti del Terzo settore dei propri statuti per adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.

sostegno imprese di pubblico esercizio

Disposizioni dell’art. 9-ter del DL Ristori modificate dal DL Sostegni

Attività turistiche (co. 2)

Viene previsto che le imprese di pubblico esercizio ex art. 5 della L. 287/1991 (quali ristoranti, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ecc.), titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico,

  • sono esonerate, dall’1/01/2021 al 30/06/2021,
  • dal pagamento del canone di cui all'art. 1, co. 816 e seguenti, della Legge di bilancio 2020.

Commercio su aree pubbliche (co. 3)

Viene previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.lgs. 114/1998,

  • sono esonerati dall’1/01/2021 al 30/06/2021
  • dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'art. 1, co. 837 e seguenti, della Legge di bilancio 2020).

Domande di nuove concessioni (co. 4)

Dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021 le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse

  • sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale,
  • con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Posa in opera di strutture amovibili

(co. 5)

Viene previsto che a far data dall’1/01/2021 e fino al 31/12/2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al co. 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

Per la posa in opera delle strutture amovibili non si applica il limite temporale ex art. 6 del DPR 380/2001.

buono viaggio

Viene differito dal 30/06/2021 al 31/12/2021 il termine per l’utilizzo del buono viaggio (previsto dall’art. 200-bis del DL Rilancio)

  • pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio,
  • per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi ovvero noleggio con conducente.

Si ricorda che il buono viaggio (che non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE), concesso fino all’esaurimento delle risorse stanziate,

  • è previsto in favore delle persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria o in stato di bisogno,
  • residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.