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Scadenzario mese di MAGGIO 2020

03 Giugno 2020

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale.

Nel riepilogare le scadenze del mese di maggio va considerato che con il DL n. 18/2020, a seguito dell’emergenza “coronavirus,” sono stati prorogati:

  • i termini degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale all’IRPEF) scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 per tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, che dovranno essere effettuati il 30.6.2020;
  • i termini che scadono nel periodo 2.3 relativi a:

   versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;

   versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL;

per i seguenti soggetti:

   imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

   soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub / soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali / soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti / soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili / aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico / soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici / soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali / soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli / soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica / ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017. In sede di conversione del DL n. 18/2020 tra tali soggetti sono state incluse le librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Per i predetti soggetti è stato sospeso anche il versamento dell’IVA scadente nel mese di marzo.

I versamenti sospesi (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

-      in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

-      in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020.

Entro l’1.6.2020 (unica soluzione / prima rata) vanno altresì effettuati i versamenti sospesi a favore:

  • dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia; con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni, scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020 relativi a:

-      ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;

-      IVA;

-      contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL;

  • dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza e Brescia relativamente all’IVA scadente nel periodo 8.3 – 31.3.2020;
  • dei soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), l’operatività del DM 24.2.2020 relativamente ai versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020.

Va altresì considerato che in sede di conversione del DL n. 18/2020, è stata prevista a favore delle imprese florovivaistiche la sospensione:

  • dal 30.4 al 15.7.2020 dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dei contributi previdenziali assistenziali / premi INAIL nonché dei connessi adempimenti;
  • dei versamenti relativi all’IVA compresi tra l’1.4 e il 30.6.2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31.7.2020.

Inoltre, con il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è stata disposta la sospensione al 30.6.2020:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019, dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL nonché dell’IVA scadenti nei mesi di aprile / maggio;
  • per i soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, dei versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 a condizione che si sia verificata riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

-  nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;

-  nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

 

Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019;

        

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020, la sospensione dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

Per tali soggetti la sospensione al 30.6.2020 dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

  • per gli enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa la sospensione dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Giovedì 7 maggio

5‰ Irpef

iscrizione elenco beneficiari

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già iscritti nel relativo elenco “permanente”.

Lunedì 18 maggio

Iva

Liquidazione mensile

e trimestrale

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

  • Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell’imposta dovuta;
  • Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
    • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Contributi Ivs

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

Versamento della prima rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps

Gestione separata

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Inps

Dipendenti

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

Inail

Autoliquidazione premio

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

Pagamento seconda rata premio INAIL per la regolazione 2019 e l’anticipo 2020.

Mercoledì 20 maggio

Enasarco

Versamento contributi

soggetti senza sospensione “coronavirus” (*)

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

(*) Il versamento interessa in particolare i soggetti che:

-   non hanno una riduzione di fatturato / corrispettivi di aprile 2020 rispetto aprile 2019;

-   hanno iniziato l’attività prima dell’1.4.2019 e non hanno una riduzione del fatturato / corrispettivi;

-   non esercitano attività florovivaistica.

Lunedì 1 giugno

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Inps

Dipendenti

ripresa sospensione “coronavirus”

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi ai mesi di febbraio e marzo.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Estromissione immobile strumentale 2020

Termine entro il quale effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2019 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1.1.2020.

Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (8%) va effettuato entro il 30.11.2020.

Iva

Liquidazione mensile

Versamento IVA liquidazione mese di febbraio.

ripresa sospensione “coronavirus”


                

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati

ripresa sospensione “coronavirus”

Versamento delle ritenute operate a febbraio e marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Inps

Gestione separata

ripresa sospensione “coronavirus”

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio e marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio e marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Inps

Dipendenti

ripresa sospensione “coronavirus”

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga febbraio e marzo.

Inail

Denuncia retribuzioni

ripresa sospensione “coronavirus”

Invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale.

Rottamazione ruoli

versamenti

ripresa sospensione “coronavirus”

  • Versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
  • versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019;
  • versamento terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
  • versamento terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019.

Rottamazione ruoli risorse

Ue versamenti

ripresa sospensione “coronavirus”

Versamento terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.

Stralcio e saldo

ripresa sospensione “coronavirus”

Versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che hanno presentato:

  • il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;
  • il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 fruendo della proroga ex DL n. 34/2019.